Art. 10. 
                           Norme generali 
  1. Le risorse destinate alle finalita' di cui al  decreto-legge  30
settembre 1994, n. 559, comprensive dei rientri  a  qualunque  titolo
dei mutui  agevolati,  affluiscono  in  un  apposito  conto  corrente
infruttifero  intestato  alla   Societa'   per   l'imprenditorialita'
giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. Semestralmente
la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile fornisce  al  Ministro
del bilancio una  relazione  sulla  distribuzione  dei  fondi,  sulla
utilizzazione da parte dei beneficiari e sui risultati generali delle
iniziative agevolate. 
  2. Sullo stesso conto affluiscono  anche  i  contributi  comunitari
destinati per le finalita'  di  cui  all'art.  1  alla  Societa'  per
l'imprenditorialita'  giovanile,  per  la  gestione  dei   quali   si
stabilice apposita contabilita' separata. 
  3. A tutte le erogazioni relative al benefici  di  cui  all'art.  3
provvede - mediante prelevamenti dal conto di cui al  comma  1  -  la
Societa' per l'imprenditorialita' giovanile, che fornisce al Ministro
del tesoro rendiconti semestrali. 
  4. Ai mutui agevolati gia' concessi dalla Cassa depositi e prestiti
alle societa' beneficiarie della legge 28 febbraio 1986,  n.  44,  si
applicano a richiesta delle societa' interessate le  disposizioni  di
cui all'art. 9. A  tal  fine  la  Societa'  per  l'imprenditorialita'
giovanile puo' stipulare appositi contratti con le suddette societa'. 
  5. Al capitale  sociale  della  Societa'  per  l'imprenditorialita'
giovanile possono partecipare, nella misura massima del 3  per  cento
del capitale sociale per ciascuna associazione,  le  associazioni  di
categoria maggiormente rappresentative a livello  nazionale,  le  cui
finalita' statutarie siano coerenti con l'oggetto sociale  e  con  le
finalita' della predetta Societa' per l'imprenditorialita' giovanile. 
  6. Le domande gia' presentate alla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento possono essere integrate al fine di tener  conto
della diversa disciplina. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 24 novembre 1994 
      Il Ministro del bilancio e della programmazione economica 
                             PAGLIARINI 
                       Il Ministro del tesoro 
                                DINI 
     Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 
                               GNUTTI 
 Visto, il Guardasigilli: BIONDI 
 Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1994 
 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 244 
 
          Note all'art. 10:
            - Il D.L.  n.  559/1994,  non  convertito  in  legge  per
          decorrenza  dei  termini costituzionali (vedi comunicato in
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 281 del 1  ottobre
          1994),  recava  disposizioni  urgenti  per la ripresa delle
          attivita'   imprenditoriali.   Detto   decreto   e'   stato
          sostituito dal D.L. 30 novembre 1994, n. 658, in  corso  di
          conversione in legge.
             -   La   legge   n.   44/1986  converte  in  legge,  con
          modificazioni, il D.L. 30 dicembre 1985,  n.  786,  recante
          misure  straordinarie per la promozione e lo sviluppo della
          imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno.