Art. 10. Norme generali 1. Le risorse destinate alle finalita' di cui al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559, comprensive dei rientri a qualunque titolo dei mutui agevolati, affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero intestato alla Societa' per l'imprenditorialita' giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. Semestralmente la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile fornisce al Ministro del bilancio una relazione sulla distribuzione dei fondi, sulla utilizzazione da parte dei beneficiari e sui risultati generali delle iniziative agevolate. 2. Sullo stesso conto affluiscono anche i contributi comunitari destinati per le finalita' di cui all'art. 1 alla Societa' per l'imprenditorialita' giovanile, per la gestione dei quali si stabilice apposita contabilita' separata. 3. A tutte le erogazioni relative al benefici di cui all'art. 3 provvede - mediante prelevamenti dal conto di cui al comma 1 - la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile, che fornisce al Ministro del tesoro rendiconti semestrali. 4. Ai mutui agevolati gia' concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle societa' beneficiarie della legge 28 febbraio 1986, n. 44, si applicano a richiesta delle societa' interessate le disposizioni di cui all'art. 9. A tal fine la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile puo' stipulare appositi contratti con le suddette societa'. 5. Al capitale sociale della Societa' per l'imprenditorialita' giovanile possono partecipare, nella misura massima del 3 per cento del capitale sociale per ciascuna associazione, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, le cui finalita' statutarie siano coerenti con l'oggetto sociale e con le finalita' della predetta Societa' per l'imprenditorialita' giovanile. 6. Le domande gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere integrate al fine di tener conto della diversa disciplina. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 novembre 1994 Il Ministro del bilancio e della programmazione economica PAGLIARINI Il Ministro del tesoro DINI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato GNUTTI Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 244
Note all'art. 10: - Il D.L. n. 559/1994, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (vedi comunicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 281 del 1 ottobre 1994), recava disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali. Detto decreto e' stato sostituito dal D.L. 30 novembre 1994, n. 658, in corso di conversione in legge. - La legge n. 44/1986 converte in legge, con modificazioni, il D.L. 30 dicembre 1985, n. 786, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno.