Art. 2. Progetti finanziabili 1. Sono finanziabili - secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE - i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria, oppure relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore. 2. Non sono finanziabili i progetti riferiti ai settori che risultano esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie. 3. Sono esclusi inoltre i progetti che: a) non prevedano l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale; b) non presentino il requisito della novita' dell'iniziativa; c) prevedano investimenti superiori a 5 miliardi di lire. 4. L'attivita' di impresa prevista nel progetto dovra' essere svolta per un periodo di almeno dieci anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo art. 7.