Art. 2. 
                        Progetti finanziabili 
  1. Sono finanziabili - secondo i criteri e gli indirizzi  stabiliti
dal CIPE - i progetti relativi alla produzione di  beni  nei  settori
dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria, oppure  relativi
alla fornitura di servizi  a  favore  delle  imprese  appartenenti  a
qualsiasi settore. 
  2. Non  sono  finanziabili  i  progetti  riferiti  ai  settori  che
risultano esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie. 
  3. Sono esclusi inoltre i progetti che: 
    a)  non  prevedano  l'ampliamento  della  base   imprenditoriale,
produttiva ed occupazionale; 
    b) non presentino il requisito della novita' dell'iniziativa; 
    c) prevedano investimenti superiori a 5 miliardi di lire. 
  4. L'attivita' di  impresa  prevista  nel  progetto  dovra'  essere
svolta  per  un  periodo  di  almeno  dieci  anni  dalla   data   del
provvedimento di ammissione alle agevolazioni di  cui  al  successivo
art. 7.