Art. 3. 
                             I benefici 
  1. Alle societa'  ammesse  alle  agevolazioni  sono  concedibili  i
seguenti benefici: 
    a) contributi in conto capitale  e  mutui  agevolati,  secondo  i
limiti fissati dall' Unione Europea in termini  di  ESN  (equivalente
sovvenzione  netta)  o  di  ESL  (equivalente   sovvenzione   lorda),
calcolati sulla base delle spese ammissibili ai sensi del  successivo
art. 4; 
    b)  contributi  in  conto  gestione  nella  misura  definita  dal
successivo art. 5; 
    c)   assistenza   tecnica   da   parte   della    Societa'    per
l'imprenditorialita' giovanile  nella  fase  di  realizzazione  degli
investimenti e di avvio delle iniziative; 
    d) attivita' di  formazione  e  di  qualificazione  professionale
svolta dalla Societa' per l'imprenditorialita' giovanile,  funzionali
alla realizzazione del progetto. 
  2.  I  mutui  agevolati  sono  assistiti  dalle  garanzie  indicate
nell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559. 
  3. Le agevolazioni  finanziarie  del  presente  articolo  non  sono
cumulabili con altre agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali,
regionali o comunque pubbliche sia  precedenti  al  provvedimento  di
ammissione che successive.