Art. 3. I benefici 1. Alle societa' ammesse alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici: a) contributi in conto capitale e mutui agevolati, secondo i limiti fissati dall' Unione Europea in termini di ESN (equivalente sovvenzione netta) o di ESL (equivalente sovvenzione lorda), calcolati sulla base delle spese ammissibili ai sensi del successivo art. 4; b) contributi in conto gestione nella misura definita dal successivo art. 5; c) assistenza tecnica da parte della Societa' per l'imprenditorialita' giovanile nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative; d) attivita' di formazione e di qualificazione professionale svolta dalla Societa' per l'imprenditorialita' giovanile, funzionali alla realizzazione del progetto. 2. I mutui agevolati sono assistiti dalle garanzie indicate nell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559. 3. Le agevolazioni finanziarie del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o comunque pubbliche sia precedenti al provvedimento di ammissione che successive.