Art. 4. Spese ammissibili 1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative a: a) studio di fattibilita' comprensivo dell'analisi di mercato; b) terreno; c) opere edilizie, da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per la eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva; d) allacciamenti, macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica; e) altri beni materiali ed immateriali ad utilita' pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo. 2. La spesa di cui al precedente comma 1, lettera a), e' ammissibile nella misura del 2% per investimenti fino a 1.000 milioni, dell'1,5% da 1.000 milioni a 2.500 milioni e dell'1% da 2.500 milioni a 5.000 milioni. 3. Le spese di cui al precedente comma 1, lettera c), sono ammissibili nel limite del 40% della spesa complessiva per la realizzazione del progetto. In casi eccezionali tale limite e' elevato fino al 60% della spesa complessiva, in relazione alla particolarita' del settore e dell'attivita'. 4. Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese per la costruzione e per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, degli immobili. 5. Non sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo di spesa, risultino sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art. 6.