Art. 4. 
                          Spese ammissibili 
  1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese,  al
netto dell'IVA, relative a: 
    a) studio di fattibilita' comprensivo dell'analisi di mercato; 
    b) terreno; 
    c) opere edilizie, da acquistare  o  da  eseguire,  compresi  gli
oneri dovuti  per  la  eventuale  concessione  edilizia  e  le  spese
necessarie per la progettazione esecutiva; 
    d) allacciamenti, macchinari, impianti ed attrezzature  nuovi  di
fabbrica; 
    e) altri beni materiali ed immateriali  ad  utilita'  pluriennale
direttamente collegati al ciclo produttivo. 
  2.  La  spesa  di  cui  al  precedente  comma  1,  lettera  a),  e'
ammissibile nella  misura  del  2%  per  investimenti  fino  a  1.000
milioni, dell'1,5% da 1.000 milioni a  2.500  milioni  e  dell'1%  da
2.500 milioni a 5.000 milioni. 
 3. Le  spese  di  cui  al  precedente  comma  1,  lettera  c),  sono
ammissibili nel  limite  del  40%  della  spesa  complessiva  per  la
realizzazione del  progetto.  In  casi  eccezionali  tale  limite  e'
elevato fino al  60%  della  spesa  complessiva,  in  relazione  alla
particolarita' del settore e dell'attivita'. 
  4. Per i progetti concernenti la produzione  di  beni  nei  settori
dell'artigianato e dell'industria non sono ammissibili al  contributo
in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno.  Per  i
progetti concernenti la  fornitura  di  servizi  sono  escluse  dalle
agevolazioni le spese per la  costruzione  e  per  l'acquisto,  anche
mediante locazione finanziaria, degli immobili. 
  5. Non sono ammissibili le spese  che,  in  base  alla  data  delle
relative fatture  o  di  altro  documento  giustificativo  di  spesa,
risultino sostenute anteriormente alla data  di  presentazione  della
domanda di cui al successivo art. 6.