Art. 5. 
                 Contributo per le spese di gestione 
  1. ll contributo per le spese di gestione e' concesso,  nel  limite
del volume di spesa previsto nel progetto per i  primi  tre  anni  di
attivita', per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e
documentate: 
    a) spese per acquisti di materie prime, semilavorati  e  prodotti
finiti; 
    b) spese per prestazioni di servizi; 
    c) oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al  mutuo  di
cui al precedente art. 3. 
  Non sono ammesse le spese per il personale (stipendi e salari) ed i
rimborsi ai soci. 
  2. Per il primo anno di attivita' la misura del contributo e'  pari
al 70% per i primi 700 milioni di lire spese. 
  3. E' erogabile  una  anticipazione  pari  al  40%  del  contributo
concesso per il primo anno di attivita'. 
  4. Per il secondo anno di attivita' la  misura  del  contributo  e'
pari al 60% per i primi 700 milioni di lire spese  e  al  40%  per  i
successivi 800 milioni. 
  5. E' erogabile  una  anticipazione  pari  al  40%  del  contributo
concesso per il secondo anno di attivita'. 
  6. Per il terzo anno di attivita' la misura del contributo e'  pari
al 40% per i primi 700 milioni di spese e al 20% per i successivi 800
milioni. 
  7. L'anticipazione  di  cui  al  precedente  comma  3  puo'  essere
richiesta documentando l'inizio della attivita' con la prima  fattura
relativa a spese ammissibili ai sensi del precedente comma 1. 
  8. L'anticipazione  di  cui  al  precedente  comma  5  puo'  essere
richiesta, senza necessita' di  acquisire  documentazione  di  spesa,
all'inizio del secondo anno di gestione, a condizione che  sia  stato
erogato almeno il 70% dei contributi relativi al primo anno. 
  9. Gli  statuti  delle  societa'  beneficiarie  dovranno  prevedere
esercizi sociali aventi data di inizio coincidente con la data di cui
al  precedente  comma  7.  In  alternativa   le   societa'   dovranno
predisporre apposita contabilita' separata.