Art. 5. Contributo per le spese di gestione 1. ll contributo per le spese di gestione e' concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto per i primi tre anni di attivita', per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate: a) spese per acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti; b) spese per prestazioni di servizi; c) oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al mutuo di cui al precedente art. 3. Non sono ammesse le spese per il personale (stipendi e salari) ed i rimborsi ai soci. 2. Per il primo anno di attivita' la misura del contributo e' pari al 70% per i primi 700 milioni di lire spese. 3. E' erogabile una anticipazione pari al 40% del contributo concesso per il primo anno di attivita'. 4. Per il secondo anno di attivita' la misura del contributo e' pari al 60% per i primi 700 milioni di lire spese e al 40% per i successivi 800 milioni. 5. E' erogabile una anticipazione pari al 40% del contributo concesso per il secondo anno di attivita'. 6. Per il terzo anno di attivita' la misura del contributo e' pari al 40% per i primi 700 milioni di spese e al 20% per i successivi 800 milioni. 7. L'anticipazione di cui al precedente comma 3 puo' essere richiesta documentando l'inizio della attivita' con la prima fattura relativa a spese ammissibili ai sensi del precedente comma 1. 8. L'anticipazione di cui al precedente comma 5 puo' essere richiesta, senza necessita' di acquisire documentazione di spesa, all'inizio del secondo anno di gestione, a condizione che sia stato erogato almeno il 70% dei contributi relativi al primo anno. 9. Gli statuti delle societa' beneficiarie dovranno prevedere esercizi sociali aventi data di inizio coincidente con la data di cui al precedente comma 7. In alternativa le societa' dovranno predisporre apposita contabilita' separata.