Art. 6. 
               Domanda di ammissione alle agevolazioni 
  1. La domanda di ammissione alle agevolazioni  e'  presentata  alla
Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a., con sede in Roma,
ed e' redatta secondo il modello allegato 1 che fa  parte  integrante
del presente regolamento. 
  2.  Alla  domanda  vanno  allegati  in  duplice  copia  i  seguenti
documenti: 
    a) copia conforme dell'atto costitutivo  e  dello  statuto  della
societa'; 
    b) certificazione di vigenza; 
    c) certiticazione comprovante che la sede legale,  amministrativa
ed operativa e' ubicata nei territori di cui al  precedente  art.  1,
comma 1; 
    d) certificazione o  dichiarazione  giurata  comprovante  che  la
compagine sociale e' costituita secondo quanto previsto al precedente
art. 1, comma 2, e comunque da persone fisiche non titolari di  quote
o azioni di altre societa' beneficiarie delle agevolazioni di cui  al
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786; 
    e) certificazione prefettizia antimafia  nei  termini  e  con  le
modalita' previste dalle leggi vigenti; 
    f) studio di fattibilita' del progetto che si intende realizzare,
sottoscritto dal  rappresentante  legale  della  societa',  che  deve
comprendere informazioni documentate: sulle competenze ed  esperienze
di tutti i soci nonche', l'indicazione delle funzioni  aziendali  che
sono  per  essi  previste;  sul   mercato   di   riferimento;   sugli
investimenti   e   sugli   aspetti    tecnico-organizzativi;    sulla
economicita' dell'iniziativa,  illustrata  dai  bilanci  previsionali
relativi almeno ai primi tre anni di attivita' redatti - considerando
le agevolazioni di cui all'art. 3,  lettere  a)  e  b)  -  secondo  i
criteri stabiliti dalle direttive comunitarie. 
  3. Una copia della documentazione e' trasmessa dalla  Societa'  per
l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. alla  regione  competente,  che
esprime il proprio motivato parere entro  il  termine  perentorio  di
trenta giorni, decorso  il  quale  il  provvedimento  ha  l'ulteriore
corso. 
 
          Nota all'art. 6:
             -  Il  D.L.  n. 786/1985, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  28  febbraio  1986,  n.   44,   reca   misure
          straordinarie   per  la  promozione  e  lo  sviluppo  della
          imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno.