Art. 7. 
          Provvedimento di ammissibilita' alle agevolazioni 
  1. La Societa' per l'imprenditorialita' giovanile, sulla base dello
studio di fattibilita' presentato, delibera la ammissione ai benefici
di cui all'art. 3,  tenuto  conto  della  credibilita'  dei  soggetti
proponenti, delle potenzialita' del  mercato  di  riferimento,  delle
scelte   tecniche   ipotizzate   e   della   convenienza    economica
dell'iniziativa. La Societa' per l'imprenditorialita'  giovanile  da'
comunicazione di quanto deliberato alla societa' beneficiaria ed alla
regione territorialmente competente. Ogni tre mesi  la  Societa'  per
l'imprenditorialita' giovanile provvede altresi' a  rendere  pubblico
l'elenco delle delibere di ammissione assunte. 
  2.  La  delibera  di  ammissione  alle  agevolazioni  individua  il
soggetto beneficiario e le caratteristiche del  progetto  finanziato,
stabilisce le spese ammesse ed i tempi di attuazione della iniziativa
e fissa  le  agevolazioni  finanziarie  concesse.  La  delibera  deve
contenere piu'  puntuale  motivazione,  ove  si  verta  nei  casi  di
eccezionalita' di cui all'art. 4, comma 3. 
  3. I beni agevolati saranno  vincolati  all'esercizio  dell'impresa
beneficiaria  per  almeno  dieci  anni.  I  beni  che   eventualmente
sostituiranno quelli deperiti od  obsoleti  di  analoga  o  superiore
quantita'  e/o  qualita'  saranno  altresi'  vincolati  all'esercizio
dell'impresa. Nel  caso  della  effettuazione  del  rinnovo  di  beni
aziendali la societa' beneficiaria ha l'obbligo  di  comunicare  alla
Societa'   per   l'imprenditorialita'   giovanile   il    piano    di
ammodernamento  dei  sopracitati  beni  e  la  stessa  Societa'   per
l'imprenditorialita'  giovanile  puo',  entro  trenta  giorni   dalla
ricezione dell'informativa, esprimere  motivato  contrario  avviso  a
tutela dell'iniziativa agevolata. La violazione dei suddetti  vincoli
o del procedimento sopradescritto relativo alla dismissione  di  beni
agevolati, prescindendo  da  accertamenti  sulla  colpa  o  dolo  dei
beneficiari, comporta la decadenza dalle agevolazioni  concesse,  con
le sanzioni indicate al successivo art. 8.