Art. 7. Provvedimento di ammissibilita' alle agevolazioni 1. La Societa' per l'imprenditorialita' giovanile, sulla base dello studio di fattibilita' presentato, delibera la ammissione ai benefici di cui all'art. 3, tenuto conto della credibilita' dei soggetti proponenti, delle potenzialita' del mercato di riferimento, delle scelte tecniche ipotizzate e della convenienza economica dell'iniziativa. La Societa' per l'imprenditorialita' giovanile da' comunicazione di quanto deliberato alla societa' beneficiaria ed alla regione territorialmente competente. Ogni tre mesi la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile provvede altresi' a rendere pubblico l'elenco delle delibere di ammissione assunte. 2. La delibera di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse ed i tempi di attuazione della iniziativa e fissa le agevolazioni finanziarie concesse. La delibera deve contenere piu' puntuale motivazione, ove si verta nei casi di eccezionalita' di cui all'art. 4, comma 3. 3. I beni agevolati saranno vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno dieci anni. I beni che eventualmente sostituiranno quelli deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantita' e/o qualita' saranno altresi' vincolati all'esercizio dell'impresa. Nel caso della effettuazione del rinnovo di beni aziendali la societa' beneficiaria ha l'obbligo di comunicare alla Societa' per l'imprenditorialita' giovanile il piano di ammodernamento dei sopracitati beni e la stessa Societa' per l'imprenditorialita' giovanile puo', entro trenta giorni dalla ricezione dell'informativa, esprimere motivato contrario avviso a tutela dell'iniziativa agevolata. La violazione dei suddetti vincoli o del procedimento sopradescritto relativo alla dismissione di beni agevolati, prescindendo da accertamenti sulla colpa o dolo dei beneficiari, comporta la decadenza dalle agevolazioni concesse, con le sanzioni indicate al successivo art. 8.