Art. 9. 
                           Mutuo agevolato 
  1. ll mutuo agevolato, la cui misura e durata sono definite secondo
i criteri del precedente art. 3, e' posto in ammortamento  dal  primo
gennaio successivo a quello in cui sia stato erogato l'intero  valore
nominale. Sulle somme  erogate  prima  dell'inizio  dell'ammortamento
sono dovuti gli interessi al medesimo tasso di concessione del mutuo,
da versare  entro  il  31  dicembre  dell'anno  in  cui  si  verifica
l'emissione del mandato di pagamento. 
  2. La societa' mutuataria  provvede  alla  restituzione  del  mutuo
mediante rate annuali posticipate, versandole entro il 31 dicembre di
ogni anno. 
  3. Il tasso di riferimento da prendere a base per le operazioni  di
mutuo, determinato ai sensi dell'art. 64  del  testo  unico  6  marzo
1978, n. 218, e' quello vigente alla data della deliberazione di  cui
al precedente art. 7, comma 1. 
  4. Tutti i versamenti della societa' mutuataria vengono  effettuati
nell'apposito conto di cui al successivo art. 10. In caso di  ritardo
nei versamenti, viene applicata sulla somma dovuta una indennita'  di
mora calcolata al tasso di riferimento preso a base per le operazioni
di mutuo e viene  sospesa  dalla  Societa'  per  l'imprenditorialita'
giovanile l'erogazione delle agevolazioni in corso, fino alla data di
estinzione del debito. 
  5. La societa' mutuataria puo' richiedere la riduzione dell'importo
del  mutuo  nel  caso  di  minori  investimenti  rispetto  a   quanto
inizialmente  previsto.  La  riduzione  ha  effetto  sul   piano   di
ammortamento dal primo gennaio dell'anno successivo. 
 
          Nota all'art. 9:
             - L'art. 64 del testo unico delle leggi sugli interventi
          nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e' cosi'
          formulato:
             "Art. 64 (Determinazione del tasso di riferimento). - Il
          tasso di riferimento e' determinato, ai sensi dell'art.  20
          del  D.P.R.  9  novembre  1976,  n.  902,  con  decreto del
          Ministro del tesoro, sentito il Comitato  interministeriale
          per il credito e il risparmio.
             Successivamente,    tale   tasso   di   riferimento   si
          modifichera'   automaticamente    e    periodicamente    in
          connessione con il variare del costo di provvista dei fondi
          per   la  concessione  dei  finanziamenti  sostenuti  dagli
          istituti di credito a medio termine.
             Le modalita' delle variazioni automatiche del  tasso  di
          riferimento  sono  fissate  con  decreto  del  Ministro del
          tesoro,  sentito  il  Comitato  interministeriale  per   il
          credito e il risparmio.
             Qualora  il  tasso  di  riferimento  per  effetto  delle
          variazioni automatiche di adeguamento al costo  del  denaro
          dovesse  eccezionalmente  aumentare in misura superiore del
          20 per cento a quella inizialmente stabilita,  il  Ministro
          del  tesoro  con  proprio decreto, previa deliberazione del
          Comitato interministeriale per il credito e  il  risparmio,
          modifichera',  ferma restando la proporzione tra le diverse
          zone considerate dal D.P.R. 9 novembre  1976,  n.  902,  la
          misura   dei   tassi  agevolati  d'interesse  prevista  nei
          precedenti articoli.
             Ai fini del parere o della  deliberazione  del  Comitato
          interministeriale   per  il  credito  e  il  risparmio,  si
          applica,  nei  casi  d'urgenza,   l'art.   14   del   regio
          decreto-legge   12   marzo   1936,  n.  375,  e  successive
          modificazioni e integrazioni".