Art. 9. Mutuo agevolato 1. ll mutuo agevolato, la cui misura e durata sono definite secondo i criteri del precedente art. 3, e' posto in ammortamento dal primo gennaio successivo a quello in cui sia stato erogato l'intero valore nominale. Sulle somme erogate prima dell'inizio dell'ammortamento sono dovuti gli interessi al medesimo tasso di concessione del mutuo, da versare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica l'emissione del mandato di pagamento. 2. La societa' mutuataria provvede alla restituzione del mutuo mediante rate annuali posticipate, versandole entro il 31 dicembre di ogni anno. 3. Il tasso di riferimento da prendere a base per le operazioni di mutuo, determinato ai sensi dell'art. 64 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e' quello vigente alla data della deliberazione di cui al precedente art. 7, comma 1. 4. Tutti i versamenti della societa' mutuataria vengono effettuati nell'apposito conto di cui al successivo art. 10. In caso di ritardo nei versamenti, viene applicata sulla somma dovuta una indennita' di mora calcolata al tasso di riferimento preso a base per le operazioni di mutuo e viene sospesa dalla Societa' per l'imprenditorialita' giovanile l'erogazione delle agevolazioni in corso, fino alla data di estinzione del debito. 5. La societa' mutuataria puo' richiedere la riduzione dell'importo del mutuo nel caso di minori investimenti rispetto a quanto inizialmente previsto. La riduzione ha effetto sul piano di ammortamento dal primo gennaio dell'anno successivo.
Nota all'art. 9: - L'art. 64 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e' cosi' formulato: "Art. 64 (Determinazione del tasso di riferimento). - Il tasso di riferimento e' determinato, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Successivamente, tale tasso di riferimento si modifichera' automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine. Le modalita' delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore del 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro del tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modifichera', ferma restando la proporzione tra le diverse zone considerate dal D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli. Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni".