Il regolamento CE n. 3036 del Consiglio UE in data 8 dicembre 1994
(G.U. CE L322 del  15  dicembre  1994)  istituisce  un  nuovo  regime
economico di perfezionamento passivo, applicabile ai prodotti tessili
e  dell'abbigliamento,  di  cui  ai  cap.  50/63  della  nomenclatura
combinata,  che  sostituisce  quello  precedentemente   fissato   dal
regolamento CEE 636/82.
   Nelle  more  della  definizione,  da  parte della commissione, dei
regolamenti di attuazione, e di  apposita  circolare  applicativa  di
questo Ministero, si comunica quanto segue:
   Premesso  che  possono  beneficiare  del regime di perfezionamento
passivo esclusivamente le  persone  fisiche  o  giuridiche  stabilite
nella Comunita', il regolamento n. 3036/94 distingue due categorie di
operatori:
    quelli  tradizionali,  che hanno gia' operato precedentemente per
determinate categorie tessili  e  determinati  Paesi  e  chiedono  il
beneficio  del  perfezionamento  passivo,  per  il 1995 per le stesse
categorie/Paesi;
    quelli nuovi, che operano per la prima volta ovvero che intendono
operare  per  categorie/Paesi  diversi  da   quelli   utilizzati   in
precedenza.
   In via transitoria, e fino a nuove disposizioni:
    gli  operatori  tradizionali  possono  fruire  del  beneficio nei
limiti delle operazioni effettuate in TPP realizzate in uno  dei  due
anni  di riferimento (1993 o 1994) piu' favorevole. A tale scopo, gli
operatori devono, entro il 15 febbraio 1995, comunicare,  nell'ambito
delle   operazioni  effettivamente  realizzate  nell'anno  prescelto,
distinte per categoria/Paese, le quantita'  che  ritengono  di  poter
richiedere nel 1995. La relativa comunicazione deve essere inviata al
Ministero del commercio con l'estero - D.G. import export - Divisione
V  -  Viale  America  -  Roma-Eur,  allegando  idonea  documentazione
doganale;
    i nuovi operatori devono  dichiarare  l'attivita'  svolta  ed  il
mantenimento di una produzione nella Comunita', nel 1994. Le relative
domande  possono  essere  avanzate  per  una  quantita'  di  prodotti
compensatori  di  valore  non  superiore  al  50%  della   produzione
effettuata  nella  Comunita'. Esse potranno essere accolte nei limiti
quantitativi che saranno comunicati dalla commissione.
   Sia  gli  operatori  tradizionali  che  i  nuovi  operatori,   per
richiedere  l'ammissione  al  beneficio  del  TPP  devono  presentare
domanda al Ministero del commercio con l'estero - D.G. import  export
- Divisione V - Viale America - Roma-Eur, sulla base del modello ann.
I, allegando:
    copia   del  contratto  stipulato  con  la  ditta  incaricata  di
effettuare l'operazione di perfezionamento o documento equipollente;
    mod. INPS DM 10/2 e certificato  di  iscrizione  alla  camera  di
commercio    (limitatamente   ai   nuovi   operatori)   o   documenti
equipollenti;
    dichiarazione attestante che la merce  oggetto  della  temporanea
esportazione e' di origine comunitaria.
    Il direttore generale delle importazioni e delle esportazioni
                             MARTUSCELLI