Il regolamento CE n. 3036 del Consiglio UE in data 8 dicembre 1994 (G.U. CE L322 del 15 dicembre 1994) istituisce un nuovo regime economico di perfezionamento passivo, applicabile ai prodotti tessili e dell'abbigliamento, di cui ai cap. 50/63 della nomenclatura combinata, che sostituisce quello precedentemente fissato dal regolamento CEE 636/82. Nelle more della definizione, da parte della commissione, dei regolamenti di attuazione, e di apposita circolare applicativa di questo Ministero, si comunica quanto segue: Premesso che possono beneficiare del regime di perfezionamento passivo esclusivamente le persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunita', il regolamento n. 3036/94 distingue due categorie di operatori: quelli tradizionali, che hanno gia' operato precedentemente per determinate categorie tessili e determinati Paesi e chiedono il beneficio del perfezionamento passivo, per il 1995 per le stesse categorie/Paesi; quelli nuovi, che operano per la prima volta ovvero che intendono operare per categorie/Paesi diversi da quelli utilizzati in precedenza. In via transitoria, e fino a nuove disposizioni: gli operatori tradizionali possono fruire del beneficio nei limiti delle operazioni effettuate in TPP realizzate in uno dei due anni di riferimento (1993 o 1994) piu' favorevole. A tale scopo, gli operatori devono, entro il 15 febbraio 1995, comunicare, nell'ambito delle operazioni effettivamente realizzate nell'anno prescelto, distinte per categoria/Paese, le quantita' che ritengono di poter richiedere nel 1995. La relativa comunicazione deve essere inviata al Ministero del commercio con l'estero - D.G. import export - Divisione V - Viale America - Roma-Eur, allegando idonea documentazione doganale; i nuovi operatori devono dichiarare l'attivita' svolta ed il mantenimento di una produzione nella Comunita', nel 1994. Le relative domande possono essere avanzate per una quantita' di prodotti compensatori di valore non superiore al 50% della produzione effettuata nella Comunita'. Esse potranno essere accolte nei limiti quantitativi che saranno comunicati dalla commissione. Sia gli operatori tradizionali che i nuovi operatori, per richiedere l'ammissione al beneficio del TPP devono presentare domanda al Ministero del commercio con l'estero - D.G. import export - Divisione V - Viale America - Roma-Eur, sulla base del modello ann. I, allegando: copia del contratto stipulato con la ditta incaricata di effettuare l'operazione di perfezionamento o documento equipollente; mod. INPS DM 10/2 e certificato di iscrizione alla camera di commercio (limitatamente ai nuovi operatori) o documenti equipollenti; dichiarazione attestante che la merce oggetto della temporanea esportazione e' di origine comunitaria. Il direttore generale delle importazioni e delle esportazioni MARTUSCELLI