Art. 7.
                    Designazione e presentazione
   1)  Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non  espressamente
prevista  dal  presente  disciplinare  di produzione ivi compresi gli
aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
   2) E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali,  marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
   3)   L'uso   di   nomi   di   aziende,  tenute,  fattorie  e  loro
localizzazione    territoriale,    nonche'    il    riferimento    al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione e'
consentito  solo  se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con
olive  raccolte  negli  oliveti  facenti  parte  dell'azienda  e   se
l'oleificazione  e  il  confezionamento  sono  avvenuti  nell'azienda
medesima.
   4) Le operazioni  di  confezionamento  dell'olio  extravergine  di
oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono
avvenire nell'ambito della provincia di Cosenza.
   5)  Ogni  menzione geografica, autorizzata all'art. 1 del presente
disciplinare, deve essere riportata in etichetta con  dimensione  non
superiore   a   quella  dei  caratteri  con  cui  viene  indicata  la
denominazione di origine controllata "Bruzio".
   6) L'uso di altre  indicazioni  geografiche  consentite  ai  sensi
dell'art.  1,  punto  2  del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n.
573, riferite a comuni, frazioni,  tenute,  fattorie  da  cui  l'olio
effettivamente   deriva   deve  essere  riportato  in  caratteri  non
superiori alla meta' di quelli utilizzati per la  designazione  della
denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.
   7)  Il  nome  della  denominazione  di  origine controllata di cui
all'art. 1  deve  figurare  in  etichetta  con  caratteri  chiari  ed
indelebili  con  colorimetria  di  ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta  e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione
deve  altresi'  rispettare  le  norme di etichettatura previste dalla
vigente legislazione.
   8) L'olio extravergine di oliva di  cui  all'art.  1  deve  essere
immesso al consumo in recipienti di capacita' non superiore a litri 5
in vetro o in banda stagnata.
   9)  E'  obbligatorio  indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.