IL DIRETTORE GENERALE
                       DEI SERVIZI VETERINARI
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  1954,
n. 320;
  Vista  la  legge  24  febbraio 1965, n. 108, recante modifiche alle
norme contro la diffusione delle malattie infettive degli animali  di
cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265;
  Vista  la  legge  23 giugno 1970, n. 503 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 17  luglio  1970),  modificata  dalla  legge  23
dicembre  1975,  n.  745  (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 6
dell'8 gennaio 1976);
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n.  270,  relativo  al
riordino   degli   istituti   zooprofilattici  sperimentali  a  norma
dell'art. 1, comma 1, lettera H, della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1993;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978);
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  luglio  1992, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  10  agosto  1992,  relativo   alla
produzione,  acquisto  e  distribuzione dei vaccini per la profilassi
immunizzante obbligatoria degli animali;
  Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n.  358,  testo  unico
delle  disposizioni  in  materia  di appalti pubblici di forniture in
attuazione  delle  direttive  n.  77/62/CEE,  n.  80/767/CEE   e   n.
88/295/CEE;
  Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 64 del 18 marzo
1993, in attuazione delle direttive  n.  90/677/CEE  e  n.  92/18  in
materia  di  medicinali veterinari e disposizioni complementari per i
medicinali ad azione immunologica;
  Vista la  decisione  della  Commissione  del  18  aprile  1994,  n.
275/94/CE,   relativa   al  riconoscimento  dei  vaccini  antirabbici
inattivati;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539 (pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale  del  28  dicembre  1993  supplemento  ordinario  n.  122),
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994;
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
norme  sul  riordino  della  disciplina  in materia sanitaria a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  305  del  30  dicembre  1992, modificato dal
decreto legislativo n. 517/1993;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo  1992,  n.
229,  concernente  il  regolamento  di  attuazione della direttiva n.
85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro  l'afta  epizootica,
tenuto  conto delle modifiche apportate dalla direttiva n. 90/423/CEE
del 26 giugno 1990;
  Vista la decisione del Consiglio n. 90/424/CEE del 26  giugno  1990
relativa a talune spese nel settore veterinario;
  Vista  la  decisione  del  Consiglio n. 91/666/CEE dell'11 dicembre
1991 che stabilisce le riserve comunitarie di  vaccino  antiaftoso  e
indica  le  banche  di  antigene  comunitarie,  tra  cui  l'I.Z.S. di
Brescia;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  del  2  luglio  1992,  n.
92/380/CEE,   che  modifica  l'elenco  degli  istituti  e  laboratori
autorizzati a manipolare il virus dell'afta epizootica, di  cui  alla
direttiva n. 85/511/CEE;
  Vista la decisione della Commissione n. 93/527/CEE del 21 settembre
1993  che  stabilisce  il  contributo finanziario della Comunita' nel
quadro dell'azione  comunitaria  relativa  alle  riserve  di  vaccini
contro l'afta epizootica;
  Visto  il  decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8  gennaio  1992,  concernente  il
regolamento per la profilassi della peste suina classica;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione
delle  direttive  n.  81/851/CEE,  n.  81/852/CEE,  n. 87/20/CEE e n.
90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;
  Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento  dei
prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario,
sul capitolo 4043 del bilancio del Ministero della sanita';
  Considerato  che  al  fine  di  assicurare un uniforme e tempestivo
approvvigionamento  delle  quantita'  necessarie  di  vaccini  e   di
antigeni,  occorre  stabilire le quantita' dei vaccini o antigeni che
dovranno essere prodotte dagli istituti zooprofilattici incaricati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le regioni e province autonome, in conformita' alle disposizioni di
cui all'art. 7 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  provvedono
all'acquisto  e  alla  distribuzione  dei  vaccini occorrenti per gli
interventi di profilassi obbligatoria nei confronti  della  rabbia  e
del  carbonchio  ematico,  nonche'  di  altre  malattie  infettive  e
diffusive con i fondi alle medesime  assegnati  sul  Fondo  sanitario
nazionale  -  capitolo  5941,  del  Ministero  del tesoro - esercizio
finanziario 1994.