Art. 2. Per le vaccinazioni antipestosa e antirabbica di emergenza il Ministero della sanita' costituisce scorte di vaccini e di antigeni, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nei quantitativi riportati nei successivi articoli. L'onere derivante dall'acquisto di vaccini e di antigeni per la costituzione delle scorte di emergenza grava sul capitolo 4043 del bilancio del Ministero della sanita' per l'anno 1994 e sui capitoli corrispondenti per gli anni successivi.