Art. 2.
  Per  le  vaccinazioni  antipestosa  e  antirabbica  di emergenza il
Ministero della sanita' costituisce scorte di vaccini e di  antigeni,
ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  23  dicembre 1978, n. 833, nei
quantitativi riportati nei successivi articoli.
  L'onere derivante dall'acquisto di vaccini e  di  antigeni  per  la
costituzione  delle  scorte  di emergenza grava sul capitolo 4043 del
bilancio del Ministero della sanita' per l'anno 1994 e  sui  capitoli
corrispondenti per gli anni successivi.