Art. 6.
        Vaccino antiaftoso monovalente per bovini e per suini
  E'  incaricato  della conservazione e dell'eventuale trasformazione
degli antigeni virali per la produzione in  tempi  brevi  di  vaccino
antiaftoso  monovalente per bovini e suini l'istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia.
  Detti antigeni virali vengono messi a disposizione dalla  Comunita'
europea   a   titolo   gratuito   per  quanto  riguarda  i  ceppi  01
mediorientale e  A22,  che  possono  essere  trasformati  in  vaccino
antiaftoso per interventi di emergenza.
  Qualora  sia  ritenuto  necessario  per  motivi  precauzionali,  il
Ministero della sanita' disporra', a partire  dal  1995,  l'eventuale
adeguamento  della  dotazione  di  antigeni virali non compresi nella
fornitura della Comunita' europea attivando  le  procedure  stabilite
dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
  Gli  antigeni  eventualmente  acquistati  dovranno  comunque essere
correlati con il  Centro  di  coordinamento  comunitario  per  l'afta
epizootica di Lelystaad.
  Le   spese   relative   all'eventuale   acquisto,  conservazione  e
trasformazione  graveranno  per  l'esercizio  finanziario  1995   sul
capitolo  corrispondente  al capitolo 4043 del bilancio del Ministero
della sanita'.