Art. 6. Vaccino antiaftoso monovalente per bovini e per suini E' incaricato della conservazione e dell'eventuale trasformazione degli antigeni virali per la produzione in tempi brevi di vaccino antiaftoso monovalente per bovini e suini l'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia. Detti antigeni virali vengono messi a disposizione dalla Comunita' europea a titolo gratuito per quanto riguarda i ceppi 01 mediorientale e A22, che possono essere trasformati in vaccino antiaftoso per interventi di emergenza. Qualora sia ritenuto necessario per motivi precauzionali, il Ministero della sanita' disporra', a partire dal 1995, l'eventuale adeguamento della dotazione di antigeni virali non compresi nella fornitura della Comunita' europea attivando le procedure stabilite dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. Gli antigeni eventualmente acquistati dovranno comunque essere correlati con il Centro di coordinamento comunitario per l'afta epizootica di Lelystaad. Le spese relative all'eventuale acquisto, conservazione e trasformazione graveranno per l'esercizio finanziario 1995 sul capitolo corrispondente al capitolo 4043 del bilancio del Ministero della sanita'.