Art. 9. Gli istituti zooprofilattici sperimentali, produttori dei vaccini e degli antigeni, di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuita' e di sterilita', nonche' il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti devono attenersi ai relativi capitolati tecnici allegati al decreto ministeriale 7 luglio 1992 relativi alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali. Per l'aggiornamento dei capitolati tecnici e per l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sara' cura del Ministero della sanita', sentito l'Istituto superiore di sanita', impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.