Art. 9.
  Gli istituti zooprofilattici sperimentali, produttori dei vaccini e
degli  antigeni,  di  cui al presente decreto, per quanto concerne la
preparazione,  i  controlli  di  efficacia,  di   innocuita'   e   di
sterilita', nonche' il confezionamento e la conservazione dei singoli
prodotti immunizzanti devono attenersi ai relativi capitolati tecnici
allegati   al  decreto  ministeriale  7  luglio  1992  relativi  alla
produzione, acquisto e distribuzione di vaccini  e  antigeni  per  la
profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.
  Per  l'aggiornamento dei capitolati tecnici e per l'allestimento di
eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di
cui  si  renda  necessario  l'approvvigionamento,  sara'   cura   del
Ministero  della  sanita',  sentito  l'Istituto superiore di sanita',
impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.