IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima e in particolare l'art. 32 che consente al Ministro di emanare norme anche in deroga alle discipline regolamentari; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968, n. 1639, e in particolare l'art. 2 che definisce quali prodotti della pesca anche gli organismi viventi; Ritenuta la necessita' di regolamentare la disciplina della pesca del riccio di mare appartenente alla famiglia degli echinodermi, organismo vivente marino sottoposto attualmente a un prelievo indiscriminato sia da parte dei pescatori professionali che da parte dei pescatori sportivi; Tenuto conto che numerose capitanerie di porto hanno segnalato che tale pesca avviene in modo indiscriminato; Considerato che diverse associazioni di protezione ambientale hanno segnalato l'opportunita' di una regolamentazione di siffatta pesca; Considerato che il laboratorio di biologia marina ed acquario della provincia di Bari e' stato incaricato di effettuare uno studio in materia, mediante un apposito gruppo di lavoro comprendente esperti del laboratorio di biologia marina e pesca di Fano dell'Universita' di Bologna e del dipartimento di biologia animale ed ecologia dell'Universita' di Cagliari; Viste le conclusioni del suddetto studio che hanno confermato la necessita' di regolamentare la pesca del riccio di mare al fine di tutelarne la specie; Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta dell'11 ottobre 1994 che ha approvato all'unanimita' il documento conclusivo del gruppo di lavoro di cui sopra; Decreta: Art. 1. Oggetto e sfera di applicazione 1. E' consentita la pesca professionale del riccio di mare con la sola utilizzazione dei seguenti attrezzi da raccolta: asta a specchio e rastrello. 2. I pescatori subacquei professionali di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1986 possono effettuare la pesca di cui al comma 1 in immersione e solo manualmente. 3. La pesca di cui al comma 1 e' altresi' consentita ai pescatori sportivi in apnea solo manualmente.