IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge  14  luglio  1965, n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della  pesca  marittima  e  in  particolare
l'art.  32  che consente al Ministro di emanare norme anche in deroga
alle discipline regolamentari;
  Visto il regolamento di esecuzione della predetta  legge  approvato
con  decreto  del  Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968, n.
1639, e in particolare l'art. 2 che definisce  quali  prodotti  della
pesca anche gli organismi viventi;
  Ritenuta  la  necessita' di regolamentare la disciplina della pesca
del riccio di mare  appartenente  alla  famiglia  degli  echinodermi,
organismo   vivente  marino  sottoposto  attualmente  a  un  prelievo
indiscriminato sia da parte dei pescatori professionali che da  parte
dei pescatori sportivi;
  Tenuto  conto che numerose capitanerie di porto hanno segnalato che
tale pesca avviene in modo indiscriminato;
  Considerato che diverse associazioni di protezione ambientale hanno
segnalato l'opportunita' di una regolamentazione di siffatta pesca;
  Considerato che il laboratorio di biologia marina ed acquario della
provincia di Bari e' stato incaricato di  effettuare  uno  studio  in
materia,  mediante  un apposito gruppo di lavoro comprendente esperti
del laboratorio di biologia marina e pesca di  Fano  dell'Universita'
di  Bologna  e  del  dipartimento  di  biologia  animale  ed ecologia
dell'Universita' di Cagliari;
  Viste le conclusioni del suddetto studio che  hanno  confermato  la
necessita'  di  regolamentare  la pesca del riccio di mare al fine di
tutelarne la specie;
  Sentita la Commissione consultiva centrale per la  pesca  marittima
nella  seduta dell'11 ottobre 1994 che ha approvato all'unanimita' il
documento conclusivo del gruppo di lavoro di cui sopra;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Oggetto e sfera di applicazione
  1. E' consentita la pesca professionale del riccio di mare  con  la
sola utilizzazione dei seguenti attrezzi da raccolta: asta a specchio
e rastrello.
  2.   I   pescatori   subacquei  professionali  di  cui  al  decreto
ministeriale 20 ottobre 1986 possono effettuare la pesca  di  cui  al
comma 1 in immersione e solo manualmente.
  3.  La  pesca di cui al comma 1 e' altresi' consentita ai pescatori
sportivi in apnea solo manualmente.