Art. 5.
                           S a n z i o n i
  1. Chiunque violi le disposizioni del presente decreto e' punito ai
sensi degli articoli 15, lettera a), e 26 della legge 14 luglio 1965,
n. 963.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 12 gennaio 1995
                                            Il Ministro: POLI BORTONE