Art. 5. S a n z i o n i 1. Chiunque violi le disposizioni del presente decreto e' punito ai sensi degli articoli 15, lettera a), e 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 gennaio 1995 Il Ministro: POLI BORTONE