Art. 3. 1. I comitati di cui all'art. 1 della presente deliberazione entro il 10 gennaio 1995 predispongono gli schemi di atti e provvedimenti attuativi del disposto dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, da sottoporre alla Conferenza Stato-regioni nella seduta immediatamente successiva all'uopo convocata.