Art. 3.
  1.  I comitati di cui all'art. 1 della presente deliberazione entro
il 10 gennaio 1995 predispongono gli schemi di atti  e  provvedimenti
attuativi  del  disposto  dell'art.  5, comma 1, del decreto-legge 19
dicembre 1994, n. 691, da sottoporre  alla  Conferenza  Stato-regioni
nella seduta immediatamente successiva all'uopo convocata.