Art. 2.
La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive e'
quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella
approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con
decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, cosi' come
modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
prescritta registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 1994
Il Ministro: TREMONTI
Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 137