Art. 2. 1. E' conferita al Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione on. Fortunato Aloi - fermo restando la competenza del Ministro per gli atti di carattere normativo e convenzionale - la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro medesimo, gli affari inerenti le materie di seguito indicate: a) ordinamento della scuola ed istituzioni educative; b) organizzazione e funzionamento degli uffici centrali e periferici; c) adempimenti finalizzati alla regolare apertura dell'anno scolastico; d) provvedimenti, nei confronti del personale amministrativo dell'amministrazione centrale e periferica e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola appartenente ai ruoli nazionali (personale delle accademie e dei conservatori), di sospensione della qualifica e destituzione. 2. E' conferita altresi' al medesimo Sottosegretario di Stato la delega per l'emanazione dei seguenti provvedimenti di competenza del Ministro: a) ripartizione dei posti del ruolo degli ispettori tecnici tra i vari gradi ed ordini di scuola e per settori disciplinari; b) determinazione dei criteri di scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici; c) decisioni sui ricorsi gerarchici presentati in materia di trasferimenti d'ufficio o a domanda ed in materia disciplinare; d) richieste di parere al Consiglio di Stato ai fini della decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; e) decreti di erezione in ente morale di istituzioni private; f) comunicazione all'Avvocatura dello Stato di indirizzi difensivi da assumere, in sede giurisdizionale, nei casi in cui l'amministrazione intenda discostarsi da quelli promossi dall'Avvocatura medesima.