Art. 2.
  1.  E'  conferita  al  Sottosegretario  di  Stato  per  la pubblica
istruzione on. Fortunato Aloi -  fermo  restando  la  competenza  del
Ministro  per  gli  atti  di carattere normativo e convenzionale - la
delega  a  trattare,  sulla  base  delle  indicazioni  del   Ministro
medesimo, gli affari inerenti le materie di seguito indicate:
    a) ordinamento della scuola ed istituzioni educative;
    b)   organizzazione  e  funzionamento  degli  uffici  centrali  e
periferici;
    c)  adempimenti  finalizzati  alla  regolare  apertura  dell'anno
scolastico;
    d)  provvedimenti,  nei  confronti  del  personale amministrativo
dell'amministrazione  centrale   e   periferica   e   del   personale
amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario della scuola appartenente ai
ruoli nazionali (personale delle accademie e  dei  conservatori),  di
sospensione della qualifica e destituzione.
  2.  E'  conferita  altresi' al medesimo Sottosegretario di Stato la
delega per l'emanazione dei seguenti provvedimenti di competenza  del
Ministro:
    a) ripartizione dei posti del ruolo degli ispettori tecnici tra i
vari gradi ed ordini di scuola e per settori disciplinari;
    b)  determinazione  dei  criteri  di  scelta dei componenti delle
commissioni giudicatrici;
    c) decisioni sui ricorsi  gerarchici  presentati  in  materia  di
trasferimenti d'ufficio o a domanda ed in materia disciplinare;
    d)  richieste  di  parere  al  Consiglio  di  Stato ai fini della
decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
    e) decreti di erezione in ente morale di istituzioni private;
    f)  comunicazione  all'Avvocatura  dello   Stato   di   indirizzi
difensivi  da  assumere,  in  sede  giurisdizionale,  nei casi in cui
l'amministrazione   intenda   discostarsi    da    quelli    promossi
dall'Avvocatura medesima.