Art. 2. 1. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione CEE seguite dalla societa' Istedil S.p.a. per l'esame del prototipo delle macchine sottoposte a certificazione CEE. 2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche dell'organismo di cui all'art. 1, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata. 3. Nei casi di particolare motivata gravita', si procede alla revoca della presente autorizzazione.