Art. 2.
  1. Entro il periodo di  validita'  della  presente  autorizzazione,
l'ispettorato  tecnico  della  Direzione  generale  della  produzione
industriale   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  e  il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
sociale, possono procedere a verificare in  concreto  lo  svolgimento
delle  procedure di certificazione CEE seguite dalla societa' Istedil
S.p.a.  per  l'esame  del  prototipo  delle  macchine  sottoposte   a
certificazione CEE.
  2.  Nel  caso  di  accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche
dell'organismo di cui all'art. 1, la  presente  autorizzazione  viene
sospesa  con  effetto  immediato, dandosi luogo al controllo di tutta
l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata.
  3. Nei casi di  particolare  motivata  gravita',  si  procede  alla
revoca della presente autorizzazione.