In  data  1  gennaio  1995  sono  entrati  in  vigore  sul   piano
internazionale,  secondo  la  procedura  prevista  dall'art.  14, gli
emendamenti agli Allegati "A" e "B" dell'Accordo Europeo relativo  al
trasporto  internazionale  di  merci  pericolose  (ADR),  concluso  a
Ginevra il 30 settembre 1957, proposti dalla Francia.
   Segue il testo degli Emendamenti e della traduzione non  ufficiale
in lingua italiana.
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                       RIFERIMENTI LEGISLATIVI
   Accordo  europeo  relativo  al  trasporto  internazionale di merci
pericolose su  strada  (ADR),  con  annessi  protocollo  e  allegati,
concluso a Ginevra il 30 settembre 1957.
   Legge  12  agosto  1962,  n.  1839,  (Supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 23 gennaio 1963).
   Emendamenti agli allegati "A" e "B" dell'Accordo di cui sopra.
   Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio  1969,  n.  1285,
(Supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 27 aprile
1970).
   Emendamenti agli allegati "A" e  "B"  dell'Accordo  di  cui  sopra
notificati  alle  Parti  contraenti  dal  Segretario  Generale  delle
Nazioni Unite negli anni dal 1970 al 1978.
   Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1979, n.  895,
(Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 120 del 3 maggio
1980).
   Emendamenti agli allegati "A" e  "B"  dell'Accordo  di  cui  sopra
notificati  alle  Parti  contraenti  dal  Segretario  Generale  delle
Nazioni Unite nell'anno 1979.
   Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio  1981,  n.  532,
(Supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  265  del  26
settembre 1981).
   Emendamenti agli allegati "A" e  "B"  dell'Accordo  di  cui  sopra
notificati alle Parti contraenti dal 1980 al 1983.
   (Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  51  del 28
febbraio 1985).
   Questo supplemento contiene il testo aggiornato degli allegati "A"
e "B" dell'Accordo  comprensivo  di  tutti  gli  emendamenti  esclusi
quelli  pubblicati  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 16 settembre 1985.
   Emendamenti agli allegati "A" e  "B"  dell'Accordo  di  cui  sopra
notificati  alle  Parti  contraenti  dal  Segretario  Generale  delle
Nazioni Unite, entrati in vigore il 1 maggio 1985.
   (Supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  218  del  16
settembre 1985).
   Entrata  in  vigore  degli emendamenti proposti dal Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord agli allegati "A" e "B"  cosi'  come
emendati dell'Accordo di cui sopra.
   (Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  124 del 28
maggio 1988).
   Entrata in vigore degli emendamenti proposti dal  Regno  Unito  di
Gran  Bretagna e Irlanda del Nord agli allegati "A" e "B" revisionati
dell'Accordo di cui sopra.
   (Supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile
1990).
   Entrata  in  vigore  degli  emendamenti  proposti  dalla   Francia
concernenti  gli  annessi  "A"  e "B" revisionati dell'Accordo di cui
sopra.
   (Supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  192  del  18
agosto 1994).