Art. 2.
  Per l'elezione dei rappresentanti delle universita'  e'  costituito
un  collegio  unico  nazionale.  L'elettorato  attivo  e  passivo  e'
attribuito ai rettori nonche' ai  professori,  ai  ricercatori  e  al
personale tecnico ed amministrativo in servizio presso le universita'
e gli istituti alla data delle elezioni.