Art. 4.
  Le elezioni avvengono, per ciascuna  delle  componenti  di  cui  ai
punti a) e b) del precedente art. 1, per liste concorrenti presentate
al  Ministero  da cinquanta elettori almeno trenta giorni prima della
data  fissata  per  le  votazioni  nelle  quali  sono  raggruppati  i
candidati  con  l'indicazione  del  cognome  e  del nome e del numero
progressivo.
  Non e' ammessa l'inclusione in piu' di una lista. Ogni  lista  deve
essere corredata da certificati comprovanti il possesso dei requisiti
dei    candidati,   rilasciati   dall'universita'   o   istituto   di
appartenenza.
  Le  liste  controfirmate  dai  candidati  per   accettazione   sono
trasmesse  dal  Ministero  alle  universita'  che  dovranno  renderle
pubbliche almeno cinque  giorni  prima  della  data  fissata  per  le
elezioni.