Art. 4. Le elezioni avvengono, per ciascuna delle componenti di cui ai punti a) e b) del precedente art. 1, per liste concorrenti presentate al Ministero da cinquanta elettori almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni nelle quali sono raggruppati i candidati con l'indicazione del cognome e del nome e del numero progressivo. Non e' ammessa l'inclusione in piu' di una lista. Ogni lista deve essere corredata da certificati comprovanti il possesso dei requisiti dei candidati, rilasciati dall'universita' o istituto di appartenenza. Le liste controfirmate dai candidati per accettazione sono trasmesse dal Ministero alle universita' che dovranno renderle pubbliche almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni.