Art. 5. Il Ministero predispone, ai fini della determinazione dell'elettorato attivo e passivo, gli elenchi degli aventi titolo e provvede a trasmetterli - almeno tre mesi prima della data fissata per le elezioni - alle universita' che li renderanno pubblici, mediante affissione all'albo del rettorato e delle facolta', almeno sassanta giorni prima della data delle votazioni. Avverso la formazione degli elenchi e' data facolta' di opposizione, entro dieci giorni dalla data di pubblicizzazione degli stessi, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica che adotta le conseguenti decisioni entro i successivi quindici giorni.