Art. 5.
  Il   Ministero   predispone,   ai   fini    della    determinazione
dell'elettorato  attivo  e passivo, gli elenchi degli aventi titolo e
provvede a trasmetterli - almeno tre mesi prima  della  data  fissata
per  le  elezioni  -  alle  universita'  che  li renderanno pubblici,
mediante affissione all'albo del rettorato e delle  facolta',  almeno
sassanta giorni prima della data delle votazioni.
  Avverso   la   formazione   degli   elenchi  e'  data  facolta'  di
opposizione, entro dieci giorni dalla data di pubblicizzazione  degli
stessi,  al  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica che adotta le conseguenti decisioni  entro  i  successivi
quindici giorni.