Art. 6. Almeno tre giorni prima della data fissata per le elezioni delle rappresetanze di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 1, presso ciascuna universita' e istituto e' costituito, con decreto del rettore o direttore, un unico seggio elettorale, composto dal direttore amministrativo o, in caso di impedimento dello stesso, dal funzionario piu' elevato in grado con funzioni di presidente e da due impiegati designati dal rettore o direttore, dei quali uno con funzioni di segretario. Presso ciascun seggio sono predisposte due urne per la raccolta rispettivamente dei voti dei rappresentanti degli studenti e delle universita'. Tempestivamente il rettore o direttore faranno pervenire al seggio elettorale le schede di votazione per ciascuna delle predette componenti, schede che saranno fornite dal Ministero in colori distinti per ognuna delle categorie degli elettori. Ogni scheda reca un tagliando con l'indicazione della universita' o istituto, il relativo timbro e la firma del presidente del seggio elettorale. Detti tagliandi saranno staccati dalla commissione elettorale - di cui al successivo art. 8 - istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con il compito di effettuare le operazioni di spoglio. A cura del rettorato sono fatti pervenire al seggio elettorale, insieme con le schede, gli elenchi degli aventi titolo al voto predisposti dal Ministero.