Art. 6.
  Almeno tre giorni prima della data fissata per  le  elezioni  delle
rappresetanze  di  cui  alle  lettere  a) e b) del precedente art. 1,
presso ciascuna universita' e istituto e' costituito, con decreto del
rettore  o  direttore,  un  unico  seggio  elettorale,  composto  dal
direttore  amministrativo o, in caso di impedimento dello stesso, dal
funzionario piu' elevato in grado con funzioni di presidente e da due
impiegati designati dal  rettore  o  direttore,  dei  quali  uno  con
funzioni di segretario.
  Presso  ciascun  seggio  sono  predisposte due urne per la raccolta
rispettivamente dei voti dei rappresentanti degli  studenti  e  delle
universita'.
  Tempestivamente  il rettore o direttore faranno pervenire al seggio
elettorale  le  schede  di  votazione  per  ciascuna  delle  predette
componenti,  schede  che  saranno  fornite  dal  Ministero  in colori
distinti per ognuna delle categorie degli elettori.
  Ogni scheda reca un tagliando con l'indicazione della universita' o
istituto, il relativo timbro e la firma  del  presidente  del  seggio
elettorale.
  Detti  tagliandi saranno staccati dalla commissione elettorale - di
cui  al  successivo  art.  8  -   istituita   presso   il   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica con il
compito di effettuare le operazioni di spoglio.
  A cura del rettorato sono fatti  pervenire  al  seggio  elettorale,
insieme  con  le  schede,  gli  elenchi  degli  aventi titolo al voto
predisposti dal Ministero.