Art. 7. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, i membri del seggio elettorale debbono controllare le schede relative a ciascuna delle due componenti interessate. Aperta la votazione l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identita' e aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti nello spazio libero accanto al proprio nominativo, ritira dal presidente del seggio la scheda di votazione a seconda della componente cui appartiene. Ogni elettore puo' esprimere un solo voto di preferenza. Il voto e' individuale e segreto. Chiusa la scheda il votante la riconsegna al presidente il quale la introduce nell'urna. Ogni segno di identificazione dell'elettore comporta l'annullamento della scheda. Per votare l'elettore scrivera' in modo chiaro e leggibile, possibilmente a stampatello, nelle righe tracciate al centro della scheda il cognome, il nome e la sede universitaria di colui che intende designare, sulla base delle liste concorrenti nelle quali sono raggruppati i candidati di ciascuna delle componenti interessate secondo le modalita' di cui al precedente art. 4. Terminate le operazioni di voto il presidente del seggio procede al controllo del numero dei votanti accertandone la rispondenza con il numero delle schede votate. Il segretario del seggio redige quindi un verbale, sottoscritto dal presidente, contenente le seguenti notizie: a) numero delle schede ricevute per ciascuna delle componenti interessate; b) numero delle schede votate per ciascuna delle componenti interessate; c) numero delle schede non utilizzate. Le schede votate sono raggruppate per ciascuna delle componenti interessate in plichi separati. In altro plico sono inserite le schede non utilizzate o annullate nel corso delle operazioni elettorali, il verbale e gli elenchi degli elettori. Detti plichi, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, sono riuniti in un unico plico anch'esso firmato e sigillato che viene immediatamente consegnato gli uffici amministrativi delle universita' e degli istituti che ne curano la trasmissione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Dipartimento istruzione universitaria - Ufficio V - Piazzale Kennedy n. 20 - 00144 Roma. Su detto plico debbono essere apposte indicazioni necessarie ad individuarne il contenuto nonche' l'universita' o l'istituto in cui si sono svolte le votazioni.