Art. 7.
  Prima di dare inizio alle operazioni di voto, i membri  del  seggio
elettorale  debbono  controllare  le schede relative a ciascuna delle
due componenti interessate.
  Aperta la votazione l'elettore, dopo  aver  dimostrato  la  propria
identita'  e  aver  apposto  la propria firma sull'elenco dei votanti
nello  spazio  libero  accanto  al  proprio  nominativo,  ritira  dal
presidente  del  seggio  la  scheda  di  votazione  a  seconda  della
componente cui appartiene.
  Ogni elettore puo' esprimere un solo voto di preferenza. Il voto e'
individuale e segreto. Chiusa la scheda il votante la  riconsegna  al
presidente il quale la introduce nell'urna.
  Ogni segno di identificazione dell'elettore comporta l'annullamento
della scheda.
  Per  votare  l'elettore  scrivera'  in  modo  chiaro  e  leggibile,
possibilmente a stampatello, nelle righe tracciate  al  centro  della
scheda  il  cognome,  il  nome  e  la sede universitaria di colui che
intende designare, sulla base delle  liste  concorrenti  nelle  quali
sono raggruppati i candidati di ciascuna delle componenti interessate
secondo le modalita' di cui al precedente art. 4.
  Terminate le operazioni di voto il presidente del seggio procede al
controllo  del  numero dei votanti accertandone la rispondenza con il
numero delle schede votate.
  Il segretario del seggio redige quindi un verbale, sottoscritto dal
presidente, contenente le seguenti notizie:
    a) numero delle schede ricevute  per  ciascuna  delle  componenti
interessate;
    b)  numero  delle  schede  votate  per  ciascuna delle componenti
interessate;
    c) numero delle schede non utilizzate.
  Le schede votate sono raggruppate  per  ciascuna  delle  componenti
interessate in plichi separati.
  In  altro  plico sono inserite le schede non utilizzate o annullate
nel corso delle operazioni elettorali, il verbale e gli elenchi degli
elettori. Detti plichi, sigillati e firmati da tutti i componenti del
seggio, sono riuniti in un unico plico anch'esso firmato e  sigillato
che  viene  immediatamente consegnato gli uffici amministrativi delle
universita' e  degli  istituti  che  ne  curano  la  trasmissione  al
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Dipartimento istruzione universitaria - Ufficio V - Piazzale  Kennedy
n. 20 - 00144 Roma.
  Su  detto  plico  debbono  essere apposte indicazioni necessarie ad
individuarne il contenuto nonche' l'universita' o l'istituto  in  cui
si sono svolte le votazioni.