Art. 8. Lo spoglio delle schede per il computo dei voti di ciascuna delle componenti interessate e' effettuata presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica da un'apposita commissione elettorale nominata dal Ministro e composta da un magistrato amministrativo o contabile che la presiede e da quattro funzionari del Ministero con qualifica non inferiore alla ottava dei quali uno con funzioni di segretario. La commissione potra' essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione. Tale spoglio, che si terra' presso il Ministero, e' pubblico e avra' inizio nel giorno che sara' successivamente stabilito, di cui sara' data tempestiva comunicazione. La commissione, constatata la integrita' dei sigilli apposti ai plichi delle schede, controlla in base ai processi verbali pervenuti dalle varie sedi la regolarita' delle operazioni elettorali. Quindi, dopo aver staccato da ciascuna scheda il relativo tagliando e aver raggruppato le schede per ciascuna delle componenti di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 1 (rappresentanti delle universita' e rappresentanti degli studenti), procede alle operazioni di spoglio. Nel fare lo spoglio sono annullate le schede non conformi alle prescrizioni della presente ordinanza e sono nulli i voti che in ciascuna scheda non risultino conformi alle prescrizioni stesse. La commissione sulle questioni insorte in ordine alla regolarita' delle operazioni elettorali delibera a maggioranza semplice.