Art. 8.
  Lo spoglio delle schede per il computo dei voti di  ciascuna  delle
componenti    interessate   e'   effettuata   presso   il   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   da
un'apposita  commissione  elettorale nominata dal Ministro e composta
da un magistrato amministrativo o contabile  che  la  presiede  e  da
quattro  funzionari  del  Ministero  con qualifica non inferiore alla
ottava dei quali uno con funzioni di segretario.
  La  commissione  potra'  essere  coadiuvata  nei  suoi  adempimenti
materiali   da   personale   di   segreteria   messo  a  disposizione
dall'amministrazione.
  Tale spoglio, che si terra' presso  il  Ministero,  e'  pubblico  e
avra'  inizio  nel giorno che sara' successivamente stabilito, di cui
sara' data tempestiva comunicazione.
  La commissione, constatata la integrita'  dei  sigilli  apposti  ai
plichi  delle schede, controlla in base ai processi verbali pervenuti
dalle varie sedi la regolarita' delle operazioni elettorali.  Quindi,
dopo  aver  staccato  da ciascuna scheda il relativo tagliando e aver
raggruppato le schede per  ciascuna  delle  componenti  di  cui  alle
lettere   a)  e  b)  del  precedente  art.  1  (rappresentanti  delle
universita' e rappresentanti degli studenti), procede alle operazioni
di spoglio.
  Nel fare lo spoglio sono annullate  le  schede  non  conformi  alle
prescrizioni  della  presente  ordinanza  e  sono nulli i voti che in
ciascuna scheda non risultino conformi alle prescrizioni stesse.
  La commissione sulle questioni insorte in ordine  alla  regolarita'
delle operazioni elettorali delibera a maggioranza semplice.