Art. 3.
                 Revoca e cessazione del contributo
  1.  Il  contributo  al  pagamento  degli  interessi  previsto dagli
articoli  2  e  3  della  legge  e'  revocato  in  caso  di   mancata
destinazione  dei  finanziamenti  agli  scopi  indicati  negli stessi
articoli.
  2. L'erogazione del contributo cessa in caso di:
    a) estinzione anticipata del finanziamento;
    b) cessazione dell'attivita' dell'impresa danneggiata;
    c) fallimento dell'impresa danneggiata.
  L'erogazione  cessa  rispettivamente  a  partire  dalla   data   di
estinzione, di cessazione o di dichiarazione di fallimento.
  3.  I  contributi  erogati  e non piu' dovuti a seguito di revoca o
cessazione  sono  restituiti  al  Mediocredito  centrale   S.p.a.   e
all'Artigiancassa  S.p.a.  per il tramite delle banche finanziatrici,
maggiorati dell'interesse legale, calcolati  dalla  data  dell'evento
che  ha  dato  luogo  alla  revoca  o  alla cessazione dei contributi
stessi.