Art. 3. Revoca e cessazione del contributo 1. Il contributo al pagamento degli interessi previsto dagli articoli 2 e 3 della legge e' revocato in caso di mancata destinazione dei finanziamenti agli scopi indicati negli stessi articoli. 2. L'erogazione del contributo cessa in caso di: a) estinzione anticipata del finanziamento; b) cessazione dell'attivita' dell'impresa danneggiata; c) fallimento dell'impresa danneggiata. L'erogazione cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione di fallimento. 3. I contributi erogati e non piu' dovuti a seguito di revoca o cessazione sono restituiti al Mediocredito centrale S.p.a. e all'Artigiancassa S.p.a. per il tramite delle banche finanziatrici, maggiorati dell'interesse legale, calcolati dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione dei contributi stessi.