Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  e  tipiche
dei  vini,  istituito  a  norma  dell'art. 17 della legge 10 febbraio
1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita del  vino  "Chianti  classico"  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  2  luglio  1984,  ha  espresso  parere
favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini  dell'emanazione
del  relativo  decreto  ministeriale  -  il testo del disciplinare di
produzione di cui trattasi come di seguito riportato.
   Le  eventuali  istanze  e  controdeduzioni  avverso  la   suddetta
proposta  di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati  al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari   e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei vini - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.