IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 8, primo comma, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze; Considerato che occorre modificare i predetti decreti ministeriali per tenere conto delle modifiche normative intervenute successivamente alla loro emanazione e per correggere errori materiali; Decreta: Art. 1. 1. Nei modelli allegati al decreto ministeriale 15 febbraio 1995 recante l'approvazione dei modelli 740 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, e il contributo al Servizio sanitario nazionale, nonche' del modello 740/K, concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese e del modello 740/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, da presentare nell'anno 1995, sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1995: a) alla pagina 99, nel Mod. 740/F, nel rigo F32, la parola: "conseguite" e' sostituita dalla parola: "incassati"; b) alla pagina 106, nel Mod. 740/U: nel prospetto "CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO DI TERZI", nella Sezione I, prospetto B nel rigo U11, l'espressione: "10,43%" e' sostituita dalla seguente: "Quota"; nella Sezione II, "INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO AI SENSI DELLA LEGGE N. 317/1991", nella colonna 3 va retinato il rigo U29; nella Sezione III, "INDICAZIONE E UTILIZZO DI ALTRI CREDITI DI IMPOSTA", nella colonna 2, in corrispondenza del rigo U40 sono inseriti i tre zeri delle migliaia; nella Sezione IV, "RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI D'IMPOSTA DEI CREDITORI VERSO L'EFIM" nei righi U45 e U46 e' eliminata la parola: "acconto". 2. Nelle istruzioni allegate al decreto ministeriale 15 febbraio 1995, recante l'approvazione dei modelli indicati al comma precedente sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1995: a) alla pagina 21, seconda colonna, secondo capoverso, primo periodo, l'espressione "N19" e' soppressa; b) alla pagina 22, terza colonna, al quinto punto, le parole: "corrisposti al" sono sostituite dalle seguenti: "percepiti dal"; c) alla pagina 24, seconda colonna, la voce "Acconto del contributo al Servizio sanitario nazionale" e' sostituita dalla seguente: "Acconto del contributo al Servizio sanitario nazionale. Se l'importo di rigo V2: non supera lire 100.000, non e' dovuto acconto; supera lire 100.000, e' dovuto l'acconto secondo le modalita' di seguito riportate. Se l'ammontare imponibile gia' assoggettato a contributo (rigo 2 dello schema di calcolo riportato in allegato) supera lire 40 milioni l'acconto dovuto e' pari al 98 per cento dell'importo di rigo V2. Se, invece, l'ammontare imponibile gia' assoggettato non supera lire 40 milioni occorre determinare l'importo del contributo preso a base per il calcolo dell'acconto, tenendo conto della nuova aliquota prevista per i redditi del 1995; in particolare occorre calcolare: il 6,6 per cento dell'importo di rigo V1, se questo risulta inferiore alla differenza tra 40 milioni e l'ammontare imponibile gia' assoggettato; il 6,6 per cento della differenza tra 40 milioni e l'ammontare imponibile gia' assoggettato se questa risulta inferiore all'imponibile di rigo V1 (in pratica il 6,6 per cento dell'importo di rigo 7 dello schema di calcolo); il 4,6 per cento dell'importo residuo dell'imponibile di rigo V1 (in pratica il 4,6 per cento dell'importo di rigo 8 dello schema di calcolo). Il contributo da prendere a base per il calcolo dell'acconto e' dato dalla somma dei due importi cosi' determinati. L'acconto dovuto e' pari al 98 per cento dell'importo cosi' ricalcolato. L'acconto determinato come sopra descritto deve essere versato: in unica soluzione nel mese di novembre 1995, se l'importo e' inferiore a lire 502.000; in due rate, se l'importo e' pari o superiore a lire 502.000, di cui: la prima entro maggio 1995, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato; la seconda nel mese di novembre 1995 nella restante misura del 60 per cento."; d) alla pagina 64, seconda colonna, nelle istruzioni al rigo F45, dopo il secondo capoverso sono aggiunti i seguenti periodi: "Considerato che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i contribuenti interessati devono confrontare il contributo diretto lavorativo con la predetta somma algebrica aumentata degli importi non assoggettati ad imposizione per effetto di specifiche disposizioni agevolative, quali: i proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; il reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357. Se il primo dei termini posti a raffronto risulta superiore al secondo, l'adeguamento al contributo diretto lavorativo puo' essere operato integrando la predetta somma algebrica della differenza tra i due citati termini posti a raffronto. In particolare, per i contribuenti che beneficiano della agevolazione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, il reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo e' quello che risulta dalla citata somma algebrica aumentata dell'importo indicato al rigo F41. Se il predetto reddito, cosi' aumentato, risulta inferiore al contributo diretto lavorativo, ai fini dell'adeguamento, nel rigo F45 va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo, diminuito dell'importo indicato al rigo F41. Se invece non risulta inferiore, nel rigo F45 va riportata la somma algebrica sopra indicata."; e) alla pagina 68, prima colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo 5, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "che non puo' eccedere il 5 per cento dei crediti indicati nel rigo 6 della medesima colonna"; f) alla pagina 71, seconda colonna, nelle istruzioni al rigo G28, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: "Considerato che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i contribuenti interessati devono confrontare il contributo diretto lavorativo con l'importo di rigo G27 aumentato degli importi non assoggettati ad imposizione per effetto di specifiche disposizioni agevolative. In particolare, per i contribuenti che beneficiano della agevolazione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, il reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo e' quello di rigo G27 aumentato dell'importo indicato al rigo G25. Se il predetto reddito, cosi' aumentato, risulta inferiore al contributo diretto lavorativo, ai fini dell'adeguamento, nel rigo G28 va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo, diminuito dell'importo indicato nel rigo G25. Se invece non risulta inferiore, nel rigo G28 va riportato l'importo di rigo G27.". g) alla pagina 79: alla prima colonna, il capoverso che inizia con le parole: "Si ricorda che" e' sostituito con il seguente: "Si ricorda che con il D.L. 22 novembre 1994, n. 642, reiterato, da ultimo, dal D.L. 21 gennaio 1995, n. 21, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 94 e con il D.L. 29 marzo 1995, n. 92, sono stati fissati i limiti di spesa, rispettivamente per il primo e il secondo semestre, e che con i DD.MM. 28 novembre 1994 e 30 marzo 1995 sono stati determinati i criteri per la concessione del credito d'imposta per detti semestri."; alla prima colonna, nelle istruzioni concernenti il Riquadro "A" - Determinazione analitica del credito d'imposta il secondo capoverso e' sostituito con il seguente: "Per la compilazione della colonna 3 i DD.MM. 28 novembre 1994 e 30 marzo 1995 individuano le seguenti quattro categorie di autoveicoli, per ciascuno dei quali e' attribuibile, rispettivamente per il primo e per il secondo semestre 1994, il seguente credito d'imposta massimo: L. 295.000 e L. 280.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi (prima categoria); L. 625.000 e L. 580.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi (seconda categoria); L. 1.790.000 e L. 1.670.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi (terza categoria); L. 3.045.000 e L. 2.850.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva superiore a 24.000 chilogrammi (quarta categoria)"; alla prima colonna, l'ultimo capoverso che prosegue nella seconda colonna e il primo capoverso della seconda colonna sono sostituiti dai seguenti: "A tal fine, nella colonna 5 deve essere indicata, con riferimento a ciascun veicolo, la spesa effettivamente sostenuta nel 1993 per il consumo di gasolio e lubrificanti, al netto dell'IVA. Nella colonna 6 deve essere indicata, con riferimento a ciascun autoveicolo, la somma del credito spettante per il primo e per il secondo semestre 1994, tenendo conto che, per il primo semestre, il credito spettante e' pari al minore importo tra il 10,43 per cento dell'ammontare indicato nella colonna 5 e la misura massima del credito come sopra indicato e che, per il secondo semestre, il credito spettante e' pari al minore importo tra il 9,7 per cento dell'ammontare indicato nella colonna 5 e la misura massima del credito come sopra indicato. Si osserva che il credito d'imposta spetta nella misura massima se la spesa per gasolio e lubrificanti sostenuta per ogni veicolo di ciascuna categoria e' superiore a L. 2.850.000, 6.000.000, 17.150.000 e 29.200.000. Poiche' il D.L. n. 92 del 1995 prevede che per il secondo semestre 1994 il credito d'imposta e' riconosciuto fino ad un massimo di 100 veicoli, nel caso in cui il numero degli autoveicoli posseduti sia superiore a tale limite, al rigo U6 va indicata la somma del totale del credito d'imposta spettante per il primo semestre per ciascun autoveicolo e del totale del credito di imposta calcolato per il secondo semestre rapportato proporzionalmente a 100 autoveicoli (in pratica il credito d'imposta spettante per il secondo semestre e' pari al credito computato per tutti i veicoli posseduti, con le modalita' sopraindicate, diviso per il numero degli autoveicoli posseduti e moltiplicato per 100)."; alla seconda colonna, le istruzioni per la compilazione del rigo U11 sono sostituite dalle seguenti: "Al rigo U11 va indicato il 10,43 per cento dell'importo di rigo U10 aumentato del 9,7 per cento dell'importo dello stesso rigo U10 (eventualmente rapportato a 100, se gli autoveicoli posseduti sono superiori a 100)."; alla terza colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo U15, dopo la parola: "utilizzato" sono inserite le seguenti parole: "successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione"; alla terza colonna, nelle istruzioni al rigo U18, le parole: "versamento delle imposte" sono sostituite dalla parola: "presentazione"; alla terza colonna, nelle istruzioni al rigo U20 e U23 le parole: "al termine" sono sostituite con le parole: "alla data"; h) alla pagina 80, prima colonna: nelle istruzioni per la compilazione del rigo U29 e' eliminata l'espressione "e 3" e le parole: "il termine" sono sostituite da: "la data"; nelle istruzioni per la compilazione del rigo U30, colonne 1, 2 e 3 le prime tre righe sono sostituite dalle seguenti: "- nel rigo U30, colonne 1 e 2 la differenza tra l'importo di rigo U26 e la somma degli importi dei righi da"; dopo le istruzioni per la compilazione del rigo U30, colonne 1 e 2 e' inserito il seguente alinea: "- nel rigo U30, colonna 3, la differenza tra l'importo di rigo U25 e la somma degli importi dei righi U27 e U28; tale differenza costituisce il credito d'imposta da utilizzare per i versamenti delle imposte dovute nei successivi periodi."; i) alla pagina 82, sono apportate le seguenti modifiche: alla seconda colonna, nelle istruzioni per la compilazione dei righi U37 e U40, le parole: "al termine" sono sostituite dalle seguenti: "alla data"; alla terza colonna nelle istruzioni per la compilazione del rigo U33 dopo la parola: "utilizzato" sono inserite le seguenti parole: "successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione;"; j) alla pagina 83, prima colonna: dopo le istruzioni per la compilazione del rigo U39 e' inserito il seguente alinea: "- nel rigo U40 l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U32 utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo operate a decorrere dal 24 febbraio 1995 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;"; nel paragrafo "Credito d'imposta per le imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici", nel quinto capoverso, alla quarta riga, dopo le parole: "dell'Ilor" sono aggiunte le seguenti parole: "relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione nonche' dell'Iva dovuta" e sono soppresse le parole "e dell'Iva, effettuati" e, alla sesta riga, le parole: "al termine" sono sostituite alle seguenti: "alla data"; nelle istruzioni per la compilazione del rigo U33, le parole: "effettuate a decorrere dalla data di versamento delle imposte relative alla precedente dichiarazione e fino al termine di presentazione della presente dichiarazione;" sono sostituite dalle seguenti: "effettuati nel 1994 a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione;"; k) alla pagina 83, seconda colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo U37, le parole: "al termine" sono sostituite dalle seguenti: "alla data"; l) alla pagina 84, seconda colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo U44, dopo le parole: "dell'Iva dovuta" sono inserite le seguenti: "dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e"; m) alla pagina 86, terza colonna, nelle istruzioni per la compilazione del Quadro K, prima dell'ultima riga del paragrafo "Generalita'" e' inserita la seguente parte: "ATTENZIONE ACCONTO PATRIMONIALE Si ricorda che l'art. 20 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha disposto che per il periodo d'imposta 1995, e' dovuto un acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, nei termini e con le modalita' previste per le imposte sui redditi. Tale acconto e' determinato nella misura del 35 per cento dell'imposta dovuta per il periodo precedente risultante dal rigo K8 della Sezione I (per le imprese in regime di contabilita' ordinaria) o dal rigo K12 della Sezione II (per le imprese in regime di contabilita' semplificata ovvero in contabilita' ordinaria per opzione) del presente modello. Se l'importo di rigo K8 della Sezione I o K12 della sezione II: non supera lire 100.000 non e' dovuto acconto; supera lire 100.000 e' dovuto acconto nella misura del 35 per cento dell'importo del rigo di riferimento. L'acconto cosi' determinato deve essere versato: in unica soluzione nel mese di novembre 1995, se l'importo e' inferiore a lire 502.000; in due rate, se l'importo e' pari o superiore a lire 502.000, di cui: la prima entro maggio 1995, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato; la seconda nel mese di novembre 1995, nella restante misura del 60 per cento. Esempio di calcolo dell'acconto: Imposta dovuta.......................... 1.433.000 Acconto (35% imposta dovuta)............ 502.000 I rata (40% acconto).................... 201.000 II rata (60% acconto)................... 301.000"; n) alla pagina 114, prima colonna, nel paragrafo "DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR", nella prima alinea, dopo le parole "di seguito fornite" sono aggiunte le seguenti parole ", nonche' l'importo indicato nel rigo A1 28 relativo alla agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994;".