Art. 2. 1. Nei modelli allegati al decreto ministeriale 15 febbraio 1995 recante l'approvazione dei modelli 750 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonche' del modello 750/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 750/W, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari da presentare nell'anno 1995, sono apportate le seguenti modificazioni in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1995: a) alla pagina 68, nel Mod. 750/A, nel rigo A40, la parola: "conseguite" e' sostituita dalla parola: "incassati"; b) alla pagina 75, nel mod. 750/D1, sez. III: nella colonna 2, il numero: "327,2" e' sostituto dal seguente: "372,4"; nella colonna 3, l'espressione: "col. 2 - col. 1" e' sostituita dalla seguente: "col. 1 - col. 2"; c) alla pagina 81, nel Mod. 750/S: nel prospetto "CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI", nella Sezione II, nel rigo S13, l'espressione: "10,43%" e' sostituita dalla seguente: "Quota"; nel prospetto "INDICAZIONE E UTILIZZO ALTRI CREDITI DI IMPOSTA", nella colonna 2, in corrispondenza del rigo S32, sono inseriti i tre zeri delle migliaia; d) alla pagina 86, nel Mod. 750/W, sezione III: nell'intestazione della colonna 3 le parole: "TRASFERIMENTO DA, VERSO O SULL'ESTERO" sono sostituite dalle seguenti parole: "TIPO TRASF. (*)"; nell'intestazione della colonna 6 la parola: "IMPORTO" e' sostituita dalle parole: "ESTREMI DEL CONTO CORRENTE (*)" e nei campi sottostanti a tale intestazione, individuati dai numeri d'ordine da 30 a 39, vanno eliminati gli zeri delle migliaia; di seguito alla colonna 6 e fino al margine destro della suddetta sezione III e' inoltre inserita la colonna 7 la cui intestazione e' la seguente: "IMPORTO"; nei campi sottostanti a tale intestazione, individuati dai numeri d'ordine da 30 a 39, vanno inseriti gli zeri delle migliaia; in calce alla sezione III sono inserite le parole: "(*) Vedere le istruzioni". 2. Nelle istruzioni allegate al decreto del 15 febbraio 1995 citato nel comma precedente sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1995: a) alla pagina 14, seconda colonna, al punto 7, il secondo ed il terzo capoverso sono sostituiti con il seguente: "I predetti criteri sono stati confermati dall'art. 8 del D.L. 25 febbraio 1995, n. 48, che ha reiterato il citato D.L. n. 719 del 1994, precisando, inoltre, che, ai fini del computo dello scarto di emissione si applica il criterio di maturazione per dietimi giornalieri di uguale importo e che, nel caso in cui lo scarto medesimo sia in tutto o in parte determinabile in relazione ad eventi o parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli, la parte dello scarto proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento o il parametro assumono rilevanza, si considera interamente maturata in capo al possessore del titolo a tale ultima data. La richiamata disposizione inoltre, nel confermare la salvezza degli eventuali difformi criteri adottati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, stabilisce, altresi' che a tal fine i titoli posseduti in ciascuno degli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, possono essere assunti, fino a concorrenza delle quantita' possedute all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data, nei limiti delle quantita' esistenti al termine di ciascuno di detti esercizi e che tali titoli si considerano posseduti per l'intero esercizio."; b) alla pagina 17, terza colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo A55, dopo il secondo capoverso sono inseriti i seguenti periodi: "Considerato che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i contribuenti interessati devono confrontare il contributo diretto lavorativo con la predetta somma algebrica aumentata degli importi non assoggettati ad imposizione per effetto di specifiche disposizioni agevolative, quali: i proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; il reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357; Se il primo dei termini posti a raffronto risulta superiore al secondo, l'adeguamento al contributo diretto lavorativo puo' essere operato integrando la predetta somma algebrica della differenza tra i due citati termini posti a raffronto. In particolare, per i contribuenti che beneficiano dell'agevolazione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, il reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo e' quello che risulta dalla citata somma algebrica aumentata dell'importo indicato al rigo A50. Se il predetto reddito, cosi' aumentato, risulta inferiore al contributo diretto lavorativo, ai fini dell'adeguamento, nel rigo A55 va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo, diminuito dell'importo indicato al rigo A50. Se invece non risulta inferiore, nel rigo A55 va riportata la somma algebrica sopra indicata."; c) alla pagina 21, seconda colonna, quarto capoverso, secondo periodo, sesto rigo, le parole: "rigo B23" sono sostituite con le parole: "rigo B24"; d) alla pagina 22, prima colonna, nono capoverso, primo rigo, dopo le parole: "Nello stesso rigo" e' aggiunta la seguente espressione: "B8"; e) alla pagina 23, terza colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo B27, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: "Considerato che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i contribuenti interessati devono confrontare il contributo diretto lavorativo con l'importo di rigo B26 aumentato degli importi non assoggettati ad imposizione per effetto di specifiche disposizioni agevolative. In particolare, per i contribuenti che beneficiano dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 357 del 1994, il reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo e' quello di rigo B26 aumentato dell'importo indicato nel rigo B23. Se il predetto reddito, cosi' aumentato, risulta inferiore al contributo diretto lavorativo, ai fini dell'adeguamento, nel rigo B27 va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo, diminuito dell'importo indicato al rigo B23. Se invece non risulta inferiore, nel rigo B27 va riportato l'importo di rigo B26."; f) alla pagina 33, seconda colonna, quarto capoverso, e' soppresso il primo alinea; g) alla pagina 34, prima colonna, nelle istruzioni alla compilazione del rigo H17, dopo le parole: "uso non agricolo" sono aggiunte le seguenti: "senza tener conto della rivalutazione dei redditi dei terreni prevista dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724."; h) alla pagina 35: alla prima colonna, quinto capoverso, e' soppresso il secondo alinea; alla seconda colonna, all'undicesimo rigo la parola: "e" e' sostituita con una virgola e al tredicesimo rigo, dopo le parole: "21 gennaio 1995, n. 22" sono inserite le seguenti parole: "e all'art. 2, comma 1 del D.L. n. 16 del 1993 convertito dalla legge n. 75 del 1993 cosi' come modificato dal D.L. n. 330 del 1994, convertito dalla legge n. 473 del 1994."; alla seconda colonna, dopo il quarto alinea e' inserito il seguente: "la differenza, maggiorata del 6 per cento, tra il reddito dei fabbricati dichiarato per il periodo di imposta 1992 e quello (minore) calcolato per il medesimo anno applicando le tariffe d'estimo e le rendite determinate a seguito dell'esito favorevole dei ricorsi presentati dai comuni."; i) alla pagina 36, prima colonna, nelle istruzioni per la compilazione della colonna 4, dopo le parole: "esercizio dell'attivita'" sono inserite le seguenti: "in cui si e' verificata la condizione dell'occupazione prevalente per il socio,"; j) alla pagina 37, terza colonna, al punto 7), terzo rigo, la parola: "e" e' sostituita con una virgola e al quinto rigo dopo le parole: "21 gennaio 1995, n. 22" sono inserite le seguenti parole: "e all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993, cosi' come modificato dal D.L. n. 330 del 1994, convertito dalla legge n. 473 del 1994;"; k) alla pagina 38: alla seconda colonna nel paragrafo "Determinazione e utilizzo del credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi", il secondo capoverso e' sostituito con il seguente: "Si ricorda che con il D.L. 22 novembre 1994, n. 642, reiterato da ultimo, dal D.L. 21 gennaio 1995 n. 21 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 94 e con il D.L. 29 marzo 1995, n. 92, sono stati fissati i limiti di spesa, rispettivamente per il primo e il secondo semestre, e che con i DD.MM. 28 novembre 1994 e 30 marzo 1995 sono stati determinati i criteri per la concessione del credito d'imposta per detti semestri."; alla terza colonna, primo capoverso, terzo alinea, le parole: "fino all'effettuazione dei versamenti" sono sostituite dalle seguenti parole: "fino alla data di presentazione della presente dichiarazione."; alla terza colonna, nella Sezione I, il secondo capoverso e' sostituito con il seguente: "Per la compilazione della colonna 3 i DD.MM. 28 novembre 1994 e 30 marzo 1995 individuano le seguenti quattro categorie di autoveicoli, per ciascuno dei quali e' attribuibile, rispettivamente per il primo e per il secondo semestre 1994, il seguente credito d'imposta massimo: L. 295.000 e L. 280.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi (prima categoria); L. 625.000 e L. 580.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi (seconda categoria); L. 1.790.000 e L. 1.670.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi (terza categoria); L. 3.045.000 e L. 2.850.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva superiore a 24.000 chilogrammi (quarta categoria)."; alla terza colonna, nella Sezione I, il quinto e sesto capoverso, sono sostituiti dai seguenti: "A tal fine, nella colonna 5 deve essere indicata, con riferimento a ciascun veicolo, la spesa effettivamente sostenuta nel 1993 per il consumo di gasolio e lubrificanti, al netto dell'IVA. Nella colonna 6 deve essere indicata, con riferimento a ciascun autoveicolo, la somma del credito spettante per il primo e per il secondo semestre 1994, tenendo conto che per il primo semestre il credito spettante e' pari al minore importo tra il 10,43 per cento dell'ammontare indicato nella colonna 5 e la misura massima del credito come sopra indicato e che per il secondo semestre il credito spettante e' pari al minore importo tra il 9,7 per cento dell'ammontare indicato nella colonna 5 e la misura massima del credito come sopra indicato. Si osserva che il credito d'imposta spetta nella misura massima se la spesa per gasolio e lubrificanti sostenuta per ogni veicolo di ciascuna categoria e' superiore a L. 2.850.000, 6.000.000, 17.150.000 e 29.200.000. Poiche' il D.L. n. 92 del 1995 prevede che per il secondo semestre 1994 il credito d'imposta e' riconosciuto fino ad un massimo di 100 veicoli, nel caso in cui il numero degli autoveicoli posseduti sia superiore a tale limite, al rigo S8 va indicata la somma del totale del credito di imposta spettante per il primo semestre per ciascun autoveicolo e del totale del credito di imposta calcolato per il secondo semestre rapportato proporzionalmente a 100 autoveicoli (in pratica il credito d'imposta spettante per il secondo semestre e' pari al credito computato per tutti i veicoli posseduti, con le modalita' sopraindicate diviso per il numero degli autoveicoli posseduti e moltiplicato per 100)."; l) alla pagina 39: alla prima colonna, Sezione II, le istruzioni per la compilazione del rigo S13 sono sostituite dalle seguenti: "Al rigo S13 va indicato il 10,43 per cento dell'importo di rigo S12 aumentato del 9,7 per cento dell'importo dello stesso rigo S12 (eventualmente rapportato a 100, se gli autoveicoli posseduti sono superiori a 100)."; alla prima colonna, Sezione II, nelle istruzioni per la compilazione del rigo S14, l'espressione: "S12" e' sostituita con l'espressione: "S9"; alla seconda colonna, primo alinea, il numero: "1995" e' sostituito con il seguente: "1994"; alla seconda colonna, nelle istruzioni al rigo S16 e al rigo S18 sono soppresse le seguenti parole: "scadenza della"; alla terza colonna, nelle istruzioni al rigo S23, colonna 1, quinto e settimo rigo, e al rigo S23, colonna 2, quinto e settimo rigo, sono soppresse le seguenti parole: "scadenza della"; m) alla pagina 42, terzo colonna, nelle istruzioni al rigo S32 e al rigo S27 sono soppresse le seguenti parole: "scadenza della"; n) alla pagina 43: prima colonna, nelle istruzioni al rigo S30 e al rigo S27 sono soppresse le seguenti parole: "scadenza della"; prima colonna, dopo le istruzioni per la compilazione del rigo S31, e' inserito il seguente alinea: "- nel rigo S32 l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo S29 utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo operate a decorrere dal 24 febbraio 1995 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;"; alla seconda colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo S29, l'espressione: "S26" e' sostituita con l'espressione: "S25"; alla seconda colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo S30 e del rigo S27 sono soppresse le seguenti parole: "scadenza della"; o) alla pagina 44, prima colonna, nelle istruzioni al rigo S36, colonna 1, sono soppresse le seguenti parole: "scadenza della"; p) alla pagina 45, prima colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo U9, la parola: "inferiore" e' sostituita dalla seguente: "superiore"; q) alla pagina 46, terza colonna, secondo capoverso, primo rigo la parola "sei" e' sostituita dalla parola: "sette"; r) alla pagina 47: prima colonna, dopo il primo alinea inserire il seguente: "- nel campo 6 dovranno essere indicati gli estremi di identificazione della banca ed il numero di conto utilizzato;" e nel secondo alinea il numero: "6", e' sostituito dal seguente: "7"; prima colonna, secondo capoverso, tredicesimo rigo, il numero: "6" e' sostituito con il seguente: "7" e dopo le parole "e la tipologia nel campo 4;" sono eliminate le parole: "nel campo 1 dovranno essere indicati gli estremi di identificazione della banca ed il numero di conto utilizzato."; s) alla pagina 49, prima colonna, dopo la voce "Acconto" inserire la seguente: "ACCONTO PATRIMONIALE Si ricorda inoltre che l'art. 20 del D.L. n. 41 del 1995, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha disposto che per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1995, e' dovuto un acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, nei termini e con le modalita' previste per le imposte sui redditi. Tale acconto e' determinato nella misura del 35 per cento dell'imposta dovuta per il periodo precedente risultante dal rigo K10 della sez. I (per le imprese in contabilita' ordinaria) o dal rigo K14 della sez. II (per le imprese in contabilita' semplificata) del presente modello. Se l'importo di rigo K10 della Sezione I o K14 della Sezione II: non supera lire 100.000 non e' dovuto acconto; supera lire 100.000 e' dovuto acconto nella misura del 35 per cento dell'importo del rigo di riferimento. L'acconto cosi' determinato deve essere versato: in unica soluzione nel mese di novembre 1995, se l'importo e' inferiore a lire 502.000; in due rate, se l'importo e' pari o superiore a lire 502.000, di cui: la prima entro maggio 1995, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato; la seconda nel mese di novembre 1995, nella restante misura del 60 per cento. Esempio di calcolo dell'acconto: Imposta dovuta.............................. 1.433.000 Acconto (35% imposta dovuta)................ 502.000 I rata (40% acconto)........................ 201.000 II rata (60% acconto)....................... 301.000"; t) alla pagina 54: alla terza colonna, nella sottovoce "oneri deducibili", al secondo rigo la parola: "e" e' sostituita con una virgola e al quarto rigo dopo le parole "21 gennaio 1995, n. 22" sono inserite le seguenti parole: "e all'art. 2, comma 1 del d.l. n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993, cosi' come modificato dal d.l. n. 330 del 1994, convertito dalla legge n. 473 del 1994"; alla terza colonna, nella sottovoce "oneri deducibili", dopo la lettera e) e' inserita la seguente lettera: " f) la differenza, maggiorata del 6 per cento, tra il reddito dei fabbricati dichiarato per il periodo di imposta 1992 e quello (minore) calcolato per il medesimo anno applicando le tariffe d'estimo e le rendite determinate a seguito dell'esito favorevole dei ricorsi presentati dai Comuni."; u) alla pagina 84, prima colonna, nelle istruzioni per la compilazione del quadro K, prima dell'ultima riga del paragrafo "Generalita'" sono inserite le seguenti parole: "Per il versamento dell'acconto dovuto, vedere in appendice la voce Acconto patrimoniale.".