Art. 2.
  1. Nei modelli allegati al decreto ministeriale  15  febbraio  1995
recante  l'approvazione  dei modelli 750 concernenti la dichiarazione
unica agli effetti dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche e dell'imposta
locale  sui  redditi,  nonche'  del  modello  750/K,  concernente  la
dichiarazione  agli  effetti  dell'imposta sul patrimonio netto delle
imprese, del modello 750/W, concernente  i  trasferimenti  da  e  per
l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari da presentare nell'anno
1995,  sono  apportate  le  seguenti  modificazioni in corrispondenza
delle pagine del supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta  Ufficiale
- serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1995:
    a)  alla  pagina  68,  nel  Mod.  750/A, nel rigo A40, la parola:
"conseguite" e' sostituita dalla parola: "incassati";
    b) alla pagina 75, nel mod. 750/D1, sez. III:
    nella colonna 2, il numero: "327,2" e'  sostituto  dal  seguente:
"372,4";
    nella  colonna  3, l'espressione: "col. 2 - col. 1" e' sostituita
dalla seguente: "col. 1 - col. 2";
    c) alla pagina 81, nel Mod. 750/S:
    nel prospetto "CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO
MERCI  PER  CONTO  TERZI",  nella   Sezione   II,   nel   rigo   S13,
l'espressione: "10,43%" e' sostituita dalla seguente: "Quota";
    nel  prospetto "INDICAZIONE E UTILIZZO ALTRI CREDITI DI IMPOSTA",
nella colonna 2, in corrispondenza del rigo S32, sono inseriti i  tre
zeri delle migliaia;
    d) alla pagina 86, nel Mod. 750/W, sezione III:
    nell'intestazione  della  colonna 3 le parole: "TRASFERIMENTO DA,
VERSO O SULL'ESTERO" sono sostituite  dalle  seguenti  parole:  "TIPO
TRASF. (*)";
    nell'intestazione   della  colonna  6  la  parola:  "IMPORTO"  e'
sostituita dalle parole: "ESTREMI DEL CONTO CORRENTE (*)" e nei campi
sottostanti a tale intestazione, individuati dai numeri  d'ordine  da
30 a 39, vanno eliminati gli zeri delle migliaia;
    di seguito alla colonna 6 e fino al margine destro della suddetta
sezione  III  e' inoltre inserita la colonna 7 la cui intestazione e'
la seguente: "IMPORTO"; nei campi sottostanti  a  tale  intestazione,
individuati  dai  numeri d'ordine da 30 a 39, vanno inseriti gli zeri
delle migliaia;
    in calce alla sezione III sono inserite le parole: "(*) Vedere le
istruzioni".
  2. Nelle istruzioni allegate al decreto del 15 febbraio 1995 citato
nel comma precedente  sono  apportate  le  modificazioni  di  seguito
elencate  in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n.
21 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del  15  febbraio
1995:
    a)  alla pagina 14, seconda colonna, al punto 7, il secondo ed il
terzo capoverso sono sostituiti con il seguente: "I predetti  criteri
sono  stati  confermati dall'art. 8 del D.L. 25 febbraio 1995, n. 48,
che ha reiterato il citato D.L. n. 719 del 1994, precisando, inoltre,
che, ai fini del computo dello scarto  di  emissione  si  applica  il
criterio  di  maturazione per dietimi giornalieri di uguale importo e
che, nel caso in cui lo scarto medesimo  sia  in  tutto  o  in  parte
determinabile  in  relazione ad eventi o parametri non ancora certi o
determinati alla data di emissione dei titoli, la parte dello  scarto
proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la
data  di  emissione  e quella in cui l'evento o il parametro assumono
rilevanza, si considera interamente maturata in  capo  al  possessore
del  titolo  a  tale ultima data. La richiamata disposizione inoltre,
nel confermare la salvezza degli eventuali difformi criteri  adottati
nei  periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 29
dicembre 1994, stabilisce, altresi' che a tal fine i titoli posseduti
in ciascuno degli esercizi precedenti a quello in corso alla data del
29 dicembre 1994, possono essere assunti, fino  a  concorrenza  delle
quantita'  possedute  all'inizio del periodo di imposta in corso alla
predetta data, nei limiti delle quantita'  esistenti  al  termine  di
ciascuno di detti esercizi e che tali titoli si considerano posseduti
per l'intero esercizio.";
    b)  alla  pagina  17,  terza  colonna,  nelle  istruzioni  per la
compilazione del rigo A55, dopo il secondo capoverso sono inseriti  i
seguenti  periodi: "Considerato che la normativa in esame non implica
il venir meno  delle  agevolazioni  fiscali  previste  da  specifiche
disposizioni  di legge, i contribuenti interessati devono confrontare
il contributo diretto lavorativo  con  la  predetta  somma  algebrica
aumentata  degli  importi non assoggettati ad imposizione per effetto
di specifiche disposizioni agevolative, quali:
    i proventi esenti, soggetti a ritenuta alla  fonte  a  titolo  di
imposta o ad imposta sostitutiva;
    il  reddito  reinvestito  ai sensi dell'art. 3 del D.L. 10 giugno
1994, n. 357;
  Se il primo dei termini posti  a  raffronto  risulta  superiore  al
secondo,  l'adeguamento  al contributo diretto lavorativo puo' essere
operato integrando la predetta somma algebrica della differenza tra i
due citati termini posti a raffronto.
  In   particolare,    per    i    contribuenti    che    beneficiano
dell'agevolazione  ai  sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, il
reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo e' quello
che risulta  dalla  citata  somma  algebrica  aumentata  dell'importo
indicato  al  rigo  A50.  Se  il  predetto  reddito, cosi' aumentato,
risulta  inferiore  al  contributo  diretto   lavorativo,   ai   fini
dell'adeguamento,  nel  rigo A55 va indicato l'importo del contributo
diretto lavorativo, diminuito dell'importo indicato al rigo  A50.  Se
invece  non  risulta  inferiore,  nel  rigo A55 va riportata la somma
algebrica sopra indicata.";
    c) alla pagina 21, seconda  colonna,  quarto  capoverso,  secondo
periodo,  sesto  rigo,  le  parole: "rigo B23" sono sostituite con le
parole: "rigo B24";
    d) alla pagina 22, prima colonna,  nono  capoverso,  primo  rigo,
dopo   le  parole:  "Nello  stesso  rigo"  e'  aggiunta  la  seguente
espressione: "B8";
    e) alla  pagina  23,  terza  colonna,  nelle  istruzioni  per  la
compilazione  del  rigo B27, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i
seguenti periodi: "Considerato che la normativa in esame non  implica
il  venir  meno  delle  agevolazioni  fiscali  previste da specifiche
disposizioni di legge, i contribuenti interessati devono  confrontare
il  contributo diretto lavorativo con l'importo di rigo B26 aumentato
degli  importi  non  assoggettati  ad  imposizione  per  effetto   di
specifiche disposizioni agevolative.
  In    particolare,    per    i    contribuenti    che   beneficiano
dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 357 del  1994,
il  reddito  da  confrontare  con il contributo diretto lavorativo e'
quello di rigo B26 aumentato dell'importo indicato nel rigo  B23.  Se
il predetto reddito, cosi' aumentato, risulta inferiore al contributo
diretto  lavorativo,  ai  fini  dell'adeguamento,  nel  rigo  B27  va
indicato  l'importo  del  contributo  diretto  lavorativo,  diminuito
dell'importo indicato al rigo B23.
  Se  invece  non  risulta  inferiore,  nel  rigo  B27  va  riportato
l'importo di rigo B26.";
    f)  alla  pagina  33,  seconda  colonna,  quarto  capoverso,   e'
soppresso il primo alinea;
    g)   alla   pagina  34,  prima  colonna,  nelle  istruzioni  alla
compilazione del rigo H17, dopo le parole: "uso  non  agricolo"  sono
aggiunte  le  seguenti:  "senza  tener  conto della rivalutazione dei
redditi dei terreni prevista dall'art. 31  della  legge  23  dicembre
1994, n. 724.";
    h) alla pagina 35:
    alla  prima  colonna,  quinto  capoverso, e' soppresso il secondo
alinea;
    alla seconda colonna,  all'undicesimo  rigo  la  parola:  "e"  e'
sostituita con una virgola e al tredicesimo rigo, dopo le parole: "21
gennaio 1995, n. 22" sono inserite le seguenti parole: "e all'art. 2,
comma 1 del D.L. n. 16 del 1993 convertito dalla legge n. 75 del 1993
cosi'  come  modificato  dal  D.L.  n. 330 del 1994, convertito dalla
legge n. 473 del 1994.";
    alla seconda colonna,  dopo  il  quarto  alinea  e'  inserito  il
seguente:  "la differenza, maggiorata del 6 per cento, tra il reddito
dei fabbricati dichiarato per il periodo di  imposta  1992  e  quello
(minore)  calcolato  per  il  medesimo  anno  applicando  le  tariffe
d'estimo e le rendite determinate a seguito dell'esito favorevole dei
ricorsi presentati dai comuni.";
    i) alla  pagina  36,  prima  colonna,  nelle  istruzioni  per  la
compilazione   della   colonna   4,   dopo   le   parole:  "esercizio
dell'attivita'" sono inserite le seguenti: "in cui si  e'  verificata
la condizione dell'occupazione prevalente per il socio,";
    j)  alla  pagina  37,  terza colonna, al punto 7), terzo rigo, la
parola: "e" e' sostituita con una virgola e al quinto  rigo  dopo  le
parole: "21 gennaio 1995, n. 22" sono inserite le seguenti parole: "e
all'articolo  2,  comma  1, del D.L. n. 16 del 1993, convertito dalla
legge n. 75 del 1993, cosi' come modificato dal D.L. n. 330 del 1994,
convertito dalla legge n. 473 del 1994;";
    k) alla pagina 38:
    alla seconda colonna nel paragrafo "Determinazione e utilizzo del
credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per  conto
terzi",  il  secondo  capoverso  e'  sostituito  con il seguente: "Si
ricorda che con il D.L.  22  novembre  1994,  n.  642,  reiterato  da
ultimo,  dal  D.L.  21  gennaio  1995 n. 21 convertito dalla legge 22
marzo 1995, n. 94 e con il D.L. 29 marzo  1995,  n.  92,  sono  stati
fissati  i limiti di spesa, rispettivamente per il primo e il secondo
semestre, e che con i DD.MM. 28 novembre 1994 e 30  marzo  1995  sono
stati  determinati i criteri per la concessione del credito d'imposta
per detti semestri.";
    alla  terza  colonna,  primo  capoverso, terzo alinea, le parole:
"fino  all'effettuazione  dei  versamenti"  sono   sostituite   dalle
seguenti  parole:  "fino  alla  data  di presentazione della presente
dichiarazione.";
    alla terza colonna, nella Sezione  I,  il  secondo  capoverso  e'
sostituito  con  il  seguente: "Per la compilazione della colonna 3 i
DD.MM. 28 novembre 1994 e  30  marzo  1995  individuano  le  seguenti
quattro   categorie   di  autoveicoli,  per  ciascuno  dei  quali  e'
attribuibile, rispettivamente per il primo e per il secondo  semestre
1994, il seguente credito d'imposta massimo:
     L. 295.000 e L. 280.000 per autoveicoli per trasporto di cose di
massa  complessiva  a  pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi
(prima categoria);
     L. 625.000 e L. 580.000 per autoveicoli per trasporto di cose di
massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non
superiore a 11.500 chilogrammi (seconda categoria);
     L. 1.790.000 e L. 1.670.000 per  autoveicoli  per  trasporto  di
cose   di  massa  complessiva  a  pieno  carico  superiore  a  11.500
chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi (terza categoria);
     L. 3.045.000 e L. 2.850.000 per  autoveicoli  per  trasporto  di
cose  di  massa  complessiva  superiore  a 24.000 chilogrammi (quarta
categoria).";
    alla terza colonna, nella Sezione I, il quinto e sesto capoverso,
sono sostituiti dai seguenti:
     "A  tal  fine,  nella  colonna  5  deve  essere  indicata,   con
riferimento  a ciascun veicolo, la spesa effettivamente sostenuta nel
1993 per il consumo di gasolio e lubrificanti, al netto dell'IVA.
  Nella colonna 6 deve essere indicata,  con  riferimento  a  ciascun
autoveicolo,  la  somma  del  credito spettante per il primo e per il
secondo semestre 1994, tenendo conto che per  il  primo  semestre  il
credito  spettante  e'  pari al minore importo tra il 10,43 per cento
dell'ammontare indicato nella colonna  5  e  la  misura  massima  del
credito  come sopra indicato e che per il secondo semestre il credito
spettante  e'  pari  al  minore  importo  tra  il   9,7   per   cento
dell'ammontare  indicato  nella  colonna  5  e  la misura massima del
credito come sopra indicato.
  Si osserva che il credito d'imposta spetta nella misura massima  se
la  spesa  per  gasolio  e lubrificanti sostenuta per ogni veicolo di
ciascuna categoria e' superiore a L. 2.850.000, 6.000.000, 17.150.000
e 29.200.000.
  Poiche' il D.L. n. 92 del 1995 prevede che per il secondo  semestre
1994  il  credito d'imposta e' riconosciuto fino ad un massimo di 100
veicoli, nel caso in cui il numero degli  autoveicoli  posseduti  sia
superiore  a  tale limite, al rigo S8 va indicata la somma del totale
del credito di imposta spettante per il primo  semestre  per  ciascun
autoveicolo  e  del  totale  del  credito di imposta calcolato per il
secondo semestre rapportato proporzionalmente a 100  autoveicoli  (in
pratica  il  credito  d'imposta  spettante per il secondo semestre e'
pari al credito computato per  tutti  i  veicoli  posseduti,  con  le
modalita'  sopraindicate  diviso  per  il  numero  degli  autoveicoli
posseduti e moltiplicato per 100).";
    l) alla pagina 39:
    alla prima colonna, Sezione II, le istruzioni per la compilazione
del rigo S13 sono sostituite dalle seguenti: "Al rigo S13 va indicato
il  10,43  per  cento  dell'importo di rigo S12 aumentato del 9,7 per
cento dell'importo dello stesso rigo S12 (eventualmente rapportato  a
100, se gli autoveicoli posseduti sono superiori a 100).";
    alla   prima   colonna,  Sezione  II,  nelle  istruzioni  per  la
compilazione del rigo S14, l'espressione:  "S12"  e'  sostituita  con
l'espressione: "S9";
    alla   seconda  colonna,  primo  alinea,  il  numero:  "1995"  e'
sostituito con il seguente: "1994";
    alla seconda colonna, nelle istruzioni al rigo S16 e al rigo  S18
sono soppresse le seguenti parole: "scadenza della";
    alla  terza  colonna,  nelle  istruzioni  al rigo S23, colonna 1,
quinto e settimo rigo, e al rigo S23, colonna  2,  quinto  e  settimo
rigo, sono soppresse le seguenti parole: "scadenza della";
    m)  alla pagina 42, terzo colonna, nelle istruzioni al rigo S32 e
al rigo S27 sono soppresse le seguenti parole: "scadenza della";
    n) alla pagina 43:
    prima colonna, nelle istruzioni al rigo S30 e al  rigo  S27  sono
soppresse le seguenti parole: "scadenza della";
    prima  colonna,  dopo  le istruzioni per la compilazione del rigo
S31, e' inserito il seguente alinea: "- nel rigo S32 l'ammontare  del
credito  di  imposta  di cui al rigo S29 utilizzato per il versamento
delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni  dei  dipendenti  e  sui
compensi  di lavoro autonomo operate a decorrere dal 24 febbraio 1995
e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;";
    alla seconda colonna, nelle istruzioni per  la  compilazione  del
rigo  S29,  l'espressione:  "S26"  e'  sostituita  con l'espressione:
"S25";
    alla seconda colonna, nelle istruzioni per  la  compilazione  del
rigo  S30 e del rigo S27 sono soppresse le seguenti parole: "scadenza
della";
    o) alla pagina 44, prima colonna, nelle istruzioni al  rigo  S36,
colonna 1, sono soppresse le seguenti parole: "scadenza della";
    p)  alla  pagina  45,  prima  colonna,  nelle  istruzioni  per la
compilazione del rigo U9, la parola: "inferiore" e' sostituita  dalla
seguente: "superiore";
    q)  alla  pagina 46, terza colonna, secondo capoverso, primo rigo
la parola "sei" e' sostituita dalla parola: "sette";
    r) alla pagina 47:
    prima colonna, dopo il primo alinea inserire il seguente: "-  nel
campo 6 dovranno essere indicati gli estremi di identificazione della
banca  ed  il  numero  di  conto utilizzato;" e nel secondo alinea il
numero: "6", e' sostituito dal seguente: "7";
    prima colonna, secondo capoverso, tredicesimo  rigo,  il  numero:
"6"  e'  sostituito  con  il  seguente:  "7"  e  dopo le parole "e la
tipologia nel campo 4;"  sono  eliminate  le  parole:  "nel  campo  1
dovranno  essere  indicati gli estremi di identificazione della banca
ed il numero di conto utilizzato.";
    s) alla pagina 49, prima colonna, dopo la voce "Acconto" inserire
la seguente:
  "ACCONTO PATRIMONIALE
  Si ricorda  inoltre  che  l'art.  20  del  D.L.  n.  41  del  1995,
convertito  dalla  legge 22 marzo 1995, n. 85, ha disposto che per il
periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1995, e' dovuto un acconto
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, nei termini e con le
modalita' previste per le imposte sui redditi.
  Tale   acconto  e'  determinato  nella  misura  del  35  per  cento
dell'imposta dovuta per il periodo precedente risultante dal rigo K10
della sez. I (per le imprese in contabilita' ordinaria)  o  dal  rigo
K14  della  sez. II (per le imprese in contabilita' semplificata) del
presente modello.
  Se l'importo di rigo K10 della Sezione I o K14 della Sezione II:
   non supera lire 100.000 non e' dovuto acconto;
   supera lire 100.000 e' dovuto acconto  nella  misura  del  35  per
cento dell'importo del rigo di riferimento.
  L'acconto cosi' determinato deve essere versato:
   in  unica  soluzione  nel  mese  di novembre 1995, se l'importo e'
inferiore a lire 502.000;
   in due rate, se l'importo e' pari o superiore a lire  502.000,  di
cui:
    la  prima  entro  maggio  1995,  nella  misura  del  40 per cento
dell'acconto come sopra determinato;
    la seconda nel mese di novembre 1995, nella restante  misura  del
60 per cento.
  Esempio di calcolo dell'acconto:
Imposta dovuta..............................       1.433.000
Acconto (35% imposta dovuta)................         502.000
I rata (40% acconto)........................         201.000
II rata (60% acconto).......................         301.000";
    t) alla pagina 54:
    alla  terza  colonna,  nella  sottovoce  "oneri  deducibili",  al
secondo rigo la parola: "e" e' sostituita con una virgola e al quarto
rigo dopo le parole  "21  gennaio  1995,  n.  22"  sono  inserite  le
seguenti  parole:  "e  all'art.  2,  comma 1 del d.l. n. 16 del 1993,
convertito dalla legge n. 75 del 1993, cosi' come modificato dal d.l.
n. 330 del 1994, convertito dalla legge n. 473 del 1994";
    alla terza colonna, nella sottovoce "oneri deducibili",  dopo  la
lettera  e)  e'  inserita  la  seguente  lettera: " f) la differenza,
maggiorata del 6 per cento, tra il reddito dei fabbricati  dichiarato
per  il  periodo  di  imposta 1992 e quello (minore) calcolato per il
medesimo anno applicando le tariffe d'estimo e le rendite determinate
a seguito dell'esito favorevole dei ricorsi presentati dai Comuni.";
    u) alla  pagina  84,  prima  colonna,  nelle  istruzioni  per  la
compilazione  del  quadro  K,  prima  dell'ultima  riga del paragrafo
"Generalita'" sono inserite le seguenti parole:  "Per  il  versamento
dell'acconto   dovuto,   vedere   in   appendice   la   voce  Acconto
patrimoniale.".