Art. 3. 1. Nei modelli allegati al decreto ministeriale 15 febbraio 1995 recante l'approvazione dei modelli 760 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonche' del modello 760/K, concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta ordinaria e di quella straordinaria sul patrimonio netto delle imprese, del modello 760/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari da presentare nell'anno 1995, sono apportate le seguenti modificazioni in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1995: a) alla pagina 140: dopo il rigo 11 del Mod. 760/B e' aggiunto il rigo "11-bis CREDITO DI IMPOSTA EX ART. 2 D.L. N. 357 DEL 1994"; dopo il rigo 44 e' aggiunto il rigo "44-bis CREDITO DI IMPOSTA EX ART. 2 D.L. N. 357 DEL 1994"; b) alla pagina 151, "Sezione III" del Mod. 760/E1: in colonna 2, il numero: "327,2" e' sostituito dal seguente: "372,4"; in colonna 3, l'espressione: "col. 2 - col. l" e' sostituita dalla seguente "col. 1 - col. 2"; c) alla pagina 158, nel Mod. 760/R, "Sezione II", nel rigo R30, l'espressione: "10,43%" e' sostituita dalla seguente: "Quota"; d) alla pagina 159, nel prospetto "INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA CONCESSO ai sensi del D.L. n. 331/1993", dopo il rigo R58, e' aggiunto il rigo: "R58-bis Credito utilizzato per il versamento delle ritenute" e, in corrispondenza della colonna 1, sono inseriti i tre zeri delle migliaia; e) alla pagina 166, nel mod. 760/W, sezione III: nell'intestazione della colonna 3 le parole: "TRASFERIMENTO DA, VERSO O SULL'ESTERO" sono sostituite dalle seguenti parole: "TIPO TRASF. (*)"; nell'intestazione della colonna 6 la parola: "IMPORTO" e' sostituita dalle parole: "ESTREMI DEL CONTO CORRENTE (*);" e nei campi sottostanti a tale intestazione, individuati dai numeri d'ordine da 30 a 39, vanno eliminati gli zeri delle migliaia; di seguito alla colonna 6 e fino al margine destro della suddetta sezione III e' inoltre inserita la colonna 7 la cui intestazione e' la seguente: "IMPORTO"; nei campi sottostanti a tale intestazione, individuati dai numeri d'ordine da 30 a 39, vanno inseriti gli zeri delle migliaia. 2. Nelle istruzioni allegate al decreto del 15 febbraio 1995 citato nel comma precedente sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 38 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21 del 15 febbraio 1995: a) alla pagina 92, prima colonna, alla fine del paragrafo 1 "PREMESSA" aggiungere i seguenti periodi: "ACCONTO IRPEG: Si ricorda che per effetto dell'art. 19 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 24 febbraio 1995, l'aliquota dell'IRPEG e' aumentata dal 36 al 37 per cento. E' stato, inoltre, previsto che i versamenti in acconto dovuti dai soggetti all'IRPEG per il periodo d'imposta in corso alla data del 24 febbraio 1995 sono effettuati tenendo conto del suddetto aumento. Pertanto, ai fini di cui trattasi, l'IRPEG relativa al periodo di imposta precedente a quello in corso al 24 febbraio 1995 va ricalcolata tenendo conto del predetto aumento. Su tale importo va determinato l'acconto da versare per il periodo d'imposta in corso al 24 febbraio 1995. Nel caso in cui alla predetta data sia scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto, l'importo da versare a titolo di seconda rata e' pari alla differenza tra il 98 per cento dell'ammontare determinato tenendo conto della nuova aliquota del 37 per cento e la prima rata di acconto dovuta. Se a detta data erano gia' scaduti i termini per il versamento della seconda o unica rata di acconto, non dovra' essere effettuata alcuna integrazione di tale versamento.". b) alla pagina 94, prima colonna, paragrafo 2, dopo il secondo capoverso, sono inseriti i seguenti periodi: "Gli enti non commerciali non residenti che svolgono attivita' commerciali in Italia mediante stabile organizzazione e che compilano il Mod. 760/C o 760/D devono - ai fini dell'applicabilita' dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 27, comma 1, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che disciplina le "societa' non operative" - allegare alla dichiarazione un prospetto da cui risulti il numero di dipendenti e l'ammontare dei ricavi e incrementi di rimanenze, tenendo conto di quanto precisato nelle istruzioni relative al rigo A5 del Mod. 760/A. In tale allegato deve essere altresi' indicato l'ammontare delle immobilizzazioni aziendali relative alla stabile organizzazione, al fine di calcolare il reddito imponibile minimo che va determinato in misura pari al 2 per cento dell'importo complessivo delle dette immobilizzazioni aziendali."; c) alla pagina 99, terza colonna, al punto 8), il secondo capoverso e' sostituito dai seguenti: "I predetti criteri sono stati confermati dall'art. 8 del D.L. 25 febbraio 1995, n. 48, che ha reiterato il citato D.L. n. 719 del 1994, precisando, inoltre, che, ai fini del computo dello scarto di emissione si applica il criterio di maturazione per dietimi giornalieri di uguale importo e che, nel caso in cui lo scarto medesimo sia in tutto o in parte determinabile in relazione ad eventi o parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli, la parte dello scarto proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento o il parametro assumono rilevanza, si considera interamente maturata in capo al possessore del titolo a tale ultima data. La richiamata disposizione inoltre, nel confermare la salvezza degli eventuali difformi criteri adottati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, stabilisce, altresi' che a tal fine i titoli posseduti in ciascuno degli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, possono essere assunti, fino a concorrenza delle quantita' possedute all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data, nei limiti delle quantita' esistenti al termine di ciascuno di detti esercizi e che tali titoli si considerano posseduti per l'intero esercizio."; d) alla pag. 100, seconda colonna, alla fine del paragrafo riguardante i "Dati relativi all'attivita'", inserire, in fine, i seguenti periodi: "Il rigo A5 deve essere compilato dalle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata nonche' dalle societa' e dagli enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Sono esclusi dalla compilazione di detto rigo: a) i soggetti ai quali per la particolare attivita' svolta e' fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di capitali; b) i soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attivita'; c) i soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; d) le societa' in amministrazione controllata o straordinaria; e) le societa' che entro il 31 maggio 1995 abbiano formalmente deliberato lo scioglimento o la trasformazione in societa' commerciali di persone; f) le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione; g) le societa' consortili; h) le societa' ed enti non residenti senza stabile organizzazione; Ai detti soggetti non si applica, infatti, la disciplina delle "societa' non operative" di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 27, comma 1, del D.L. n. 41 del 1995. Con riferimento ai soggetti indicati nella lettera b) non si considera periodo di normale svolgimento dell'attivita' quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria ovvero la procedura concorsuale. Nel rigo A5, colonna 1, va indicato il numero dei dipendenti, intendendosi per tali quelli che intrattengono rapporti di lavoro dipendente con la societa'. In tale rigo va indicato il numero di dipendenti che mediamente risultano alle dipendenze della societa' nel corso del periodo di imposta. Detto numero si ottiene normalizzando il numero degli stessi in base alle giornate retribuite e tenendo conto che le giornate retribuibili per un lavoratore che ha prestato la propria attivita' per un intero anno sono pari a 312. Per determinare il numero dei dipendenti presenti in media nel corso del periodo di imposta occorre, quindi: a) sommare il numero delle giornate retribuite che risulta dai modelli DM10 o, per i lavoratori a tempo parziale, dai modelli O1M o, per i dipendenti assunti in base ad un contratto di lavoro disciplinato dalla legislazione di un paese diverso dall'Italia, da idonea documentazione; b) dividere il numero complessivo delle giornate indicato nella precedente lett. a) per: 312, se la societa' ha un periodo di imposta di durata pari a 12 mesi; il numero che si ottiene ragguagliando 312 alla durata del periodo di imposta, se questo risulta superiore o inferiore a 12 mesi; il numero che si ottiene ragguagliando 312 al numero delle giornate comprese nel normale periodo di esercizio dell'attivita', in presenza di attivita' stagionali. Per le societa' ed enti non residenti si tiene conto dei soli dipendenti per i quali la stabile organizzazione abbia sostenuto i relativi oneri e sui quali siano state applicate le ritenute ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 600 del 1973. Nel rigo A5, colonna 2, va indicato l'ammontare complessivo dei ricavi e degli incrementi di rimanenze risultanti dal conto economico. In particolare, deve essere indicata, per i ricavi, la somma degli importi risultanti dalle voci 1 e 5 dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del cod. civ. Per quanto riguarda gli incrementi delle rimanenze rilevano le variazioni positive delle voci 2, 3 e 11. I soggetti indicati nell'art. 113 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e cioe' quelli che svolgono in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attivita' finanziarie di cui all'art. 106, comma 1, dello stesso decreto, devono indicare, oltre ai ricavi e agli incrementi di rimanenze, i proventi finanziari, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico. Se tali soggetti redigono il bilancio secondo lo schema previsto dall'art. 2425 cod. civ., gli stessi devono indicare nel rigo A5, colonna 2, oltre ai ricavi e agli incrementi di rimanenze risultanti dalle voci del conto economico sopraindicate, anche gli importi indicati come proventi finanziari nelle voci 15 e 16 di detto schema di conto economico; i soggetti che, invece, redigono il bilancio in base al D.Lgs. n. 87 del 1992 e al provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, devono indicare la somma degli importi risultanti nelle voci 10, 20, 30, 40 e 70 del previsto schema di conto economico. Qualora la societa' o l'ente abbia indicato nella colonna 1 del rigo A5 un numero di dipendenti inferiore a 5 e nella colonna 2 del medesimo rigo un importo inferiore a 800 milioni, tale soggetto si considera non operativo e pertanto deve compilare il prospetto per la determinazione del reddito imponibile minimo, posto nella quarta pagina del presente modello. Le societa' e gli enti non residenti che svolgono attivita' commerciale in Italia mediante stabile organizzazione devono indicare i ricavi e gli incrementi di rimanenze relativi all'attivita' svolta in Italia."; e) alla pagina 103, sono apportate le seguenti modifiche: alla prima colonna, nel paragrafo "DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI", nel quarto capoverso sono eliminate le parole: "Per i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli, si assume, quale provento che non concorre a formare il reddito ai fini ILOR, lo stesso importo escluso da tale importo."; alla seconda colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo A111 sono eliminate le seguenti parole: ", da riportare nel rigo 01 del Mod. 760/M, ovvero per gli enti non commerciali, nel rigo 01 del Mod. 760/B". f) alla pagina 104, seconda colonna, prima del paragrafo 8 inserire la seguente parte: "PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO DELLE SOCIETA' NON OPERATIVE. Il presente prospetto va compilato dalle societa' che sono considerate non operative in quanto hanno indicato nel rigo A5 un numero di dipendenti inferiore a 5 e un importo di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi inferiore a 800 milioni. Nel rigo 01 va indicato il patrimonio netto della societa', cosi' come risulta dallo stato patrimoniale alla data di chiusura del periodo d'imposta, senza tenere conto dell'utile o della perdita dell'esercizio. Nel rigo 02 vanno indicati i finanziamenti effettuati dai soci o dai terzi destinati ad immobilizzazioni aziendali. I finanziamenti dei soci e dei terzi si considerano destinati alle immobilizzazioni aziendali solo nei limiti del loro ammontare totale corrispondente alla differenza tra il costo complessivo delle immobilizzazioni stesse iscritto nell'attivo e l'ammontare del patrimonio netto suindicato. Ad esempio, qualora il valore delle immobilizzazioni aziendali iscritto nell'attivo sia pari a 100, il patrimonio netto sia 40 e i finanziamenti di soci e di terzi siano 80, l'ammontare da indicare nel rigo 02 sara' pari a 60. Nessun importo andra' indicato, invece, in tale rigo qualora il patrimonio netto risulti pari o superiore a 100. Nel rigo 03 va indicato il reddito imponibile minimo pari al 2 per cento della somma degli importi indicati nei righi 01 e 02. Detto importo non puo' comunque essere inferiore a 8 milioni di lire, salvo che per le societa' a responsabilita' limitata il cui patrimonio netto - di cui al rigo 01 - non e' superiore a 40 milioni di lire, per le quali il reddito minimo non puo', comunque, essere inferiore a 4 milioni di lire e per quelle il cui patrimonio netto e' superiore a 40 milioni di lire ma non a 150 milioni (per le quali detto reddito minimo non puo' essere inferiore a 6 milioni di lire). La disciplina normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge. Pertanto, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel rigo 03 e il reddito indicato nel rigo 16 del Mod. 760/M, aumentato degli importi non assoggettati ad imposizione per effetto di specifiche disposizioni agevolative, quali, ad esempio: proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; 60 per cento degli utili distribuiti da societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato; 95 per cento degli utili distribuiti da societa' "figlie" residenti in paesi della U.E.; reddito esente ai fini IRPEG; reddito reinvestito ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357; reddito agevolato ai sensi dell'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333. Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo puo' essere operato, integrando il reddito imponibile di rigo 16 del Mod. 760/M di un importo pari alla differenza dei due predetti termini."; g) alla pagina 109, terza colonna, terzo alinea, nel secondo rigo il numero: "4" e' sostituito dal numero: "1"; h) alla pagina 110, seconda colonna, alla lettera c) il numero: "66,66" e' sostituito dal numero: "87,99" e dopo le parole "D.M. 14 febbraio 1995" sono aggiunte le seguenti: ", nonche', per il coefficiente di rivalutazione del reddito agrario (pari a 1,32)"; i) alla pagina 114, terza colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo L5 il numero: "25" e' sostituto dal numero: "15"; j) alla pagina 115, prima colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo H 17, dopo le parole: "uso non agricolo" sono aggiunte le seguenti: "senza tener conto della rivalutazione dei redditi dei terreni prevista dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724."; k) alla pagina 116, terza colonna, nel paragrafo "Credito d'imposta concesso a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi", il secondo capoverso e' sostituito con il seguente: "Si ricorda che con il D.L. 22 novembre 1994, n. 642, reiterato da ultimo, dal D.L. 21 gennaio 1995 n. 21 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 94 e con il D.L. 29 marzo 1995, n. 92, sono stati fissati i limiti di spesa, rispettivamente per il primo e il secondo semestre, e che con i DD.MM. 28 novembre 1994 e 30 marzo 1995 sono stati determinati i criteri per la concessione del credito d'imposta per detti semestri."; l) alla pagina 117: alla prima colonna, secondo alinea, le parole: "scadenza della" sono sostituite dalle seguenti: "data di"; alla prima colonna, nella "Sezione I", il secondo capoverso e' sostituito con il seguente: "Per la compilazione della colonna 3 i DD.MM. 28 novembre 1994 e 30 marzo 1995 individuano le seguenti quattro categorie di autoveicoli, per ciascuno dei quali e' attribuibile, rispettivamente per il primo e per il secondo semestre 1994, il seguente credito d'imposta massimo: L. 295.000 e L. 280.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi (prima categoria); L. 625.000 e L. 580.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi (seconda categoria); L. 1.790.000 e L. 1.670.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi (terza categoria); L. 3.045.000 e L. 2.850.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva superiore a 24.000 chilogrammi (quarta categoria)."; alla prima colonna, nella Sezione I il quinto e il sesto capoverso sono sostituiti dai seguenti: "A tal fine, nella colonna 5 deve essere indicata, con riferimento a ciascun veicolo, la spesa effettivamente sostenuta nel 1993 per il consumo di gasolio e lubrificanti, al netto dell'IVA. Nella colonna 6 deve essere indicata, con riferimento a ciascun autoveicolo, la somma del credito spettante per il primo e per il secondo semestre 1994, tenendo conto che per il primo semestre il credito spettante e' pari al minore importo tra il 10,43 per cento dell'ammontare indicato nella colonna 5 e la misura massima del credito come sopra indicato e per il secondo semestre il credito spettante e' pari al minore importo tra il 9,7 per cento dell'ammontare indicato nella colonna 5 e la misura massima del credito come sopra indicato. Si osserva che il credito d'imposta spetta nella misura massima se la spesa per gasolio e lubrificanti sostenuta per ogni veicolo di ciascuna categoria e' superiore a L. 2.850.000, 6.000.000, 17.150.000 e 29.200.000. Poiche' il D.L. n. 92 del 1995 prevede che per il secondo semestre 1994 il credito d'imposta e' riconosciuto fino ad un massimo di 100 veicoli, nel caso in cui il numero degli autoveicoli posseduti sia superiore a tale limite, al rigo R25 va indicata la somma del totale del credito di imposta spettante per il primo semestre per ciascun autoveicolo e del totale del credito di imposta calcolato per il secondo semestre, rapportato proporzionalmente a 100 autoveicoli (in pratica il credito d'imposta spettante per il secondo semestre e' pari al credito computato per tutti i veicoli posseduti, con le modalita' sopraindicate diviso per il numero degli autoveicoli posseduti e moltiplicato per 100)."; alla seconda colonna, nella Sezione II, le istruzioni per la compilazione del rigo R30 sono sostituite dalle seguenti: "Al rigo R30 va indicato il 10,43 per cento dell'importo di rigo R29 aumentato del 9,7 per cento dell'importo dello stesso rigo R29 (eventualmente rapportato a 100, se gli autoveicoli posseduti sono superiori a 100)."; alla terza colonna, nelle istruzioni per la compilazione dei righi R43 e R44, le parole "scadenza della" sono eliminate; m) alla pagina 118, terza colonna, sono apportate le seguenti modifiche: nelle istruzioni per la compilazione del rigo R58, sono eliminate le parole: "scadenza della"; dopo le istruzioni per la compilazione del rigo R58, e' aggiunto il seguente alinea: " - nel rigo R58-bis l'ammontare del credito d'imposta utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo operate a decorrere dal 24 febbraio 1995 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;"; n) alla pagina 119, prima colonna, sono apportate le seguenti modifiche: nelle istruzioni relative al "Credito d'imposta concesso a favore delle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotottici (art. 35)", nel quarto capoverso, sono eliminate le parole: "scadenza della"; nelle istruzioni per la compilazione del rigo R58, sono eliminate le parole: "scadenza della"; o) alla pagina 123: alla prima colonna, nelle istruzioni per la compilazione dei righi R69 e R70, va eliminata la parola "saldo"; nelle istruzioni per la compilazione del rigo R71 sono eliminate le parole: "scadenza di"; nelle istruzioni per la compilazione del rigo R72, nel rigo 7, le parole: "scadenza della", sono sostituite da: "presentazione"; alla terza colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo R79 dopo le parole "IVA dovuta" aggiungere le seguenti: "dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e"; p) alla pagina 125, terza colonna, sono apportate le seguenti correzioni: nel rigo 17 sostituire il numero "6" con il numero "7"; dopo il quarto alinea aggiungere il seguente: " - nel campo 6 dovranno essere indicati gli estremi di identificazione della banca e il numero di conto utilizzato;"; nel quinto alinea sostituire il numero "6" con il numero "7"; nel penultimo capoverso sostituire il numero "6" con il numero "7"; q) alla pagina 126: alla prima colonna, nella "Sezione I - ILOR" dopo i primi due capoversi aggiungere il seguente: "Nel rigo 11-bis va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 11, il credito d'imposta a favore dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 357 del 1994 (vedere Mod. 760/R)."; alla seconda colonna, prima delle istruzioni al rigo 33 inserire il seguente sottoparagrafo: "RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI NON RESIDENTI. Gli enti non commerciali non residenti che hanno compilato il Mod. 760/A o il Mod. 760/C o il Mod. 760/D, che sono considerati, agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 27 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, non operativi e che dichiarano, nel rigo 32, un importo inferiore al reddito imponibile minimo (rigo 03 del prospetto per la determinazione del reddito imponibile minimo delle societa' non operative" collocato nella quarta pagina del Mod. 760/A, se trattasi di ente non commerciale che compila il Mod. 760/A, ovvero il 2 per cento dell'importo complessivo delle immobilizzazioni aziendali relative alla stabile organizzazione come risulta dal prospetto da allegare secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni generali alla fine del paragrafo 2), sono soggette, ai sensi del comma 7 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41- bis del D.P.R. n. 600 del 1973, fermo restando la possibilita' di fornire la prova contraria. Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 7 il contribuente puo' in ogni caso adeguare l'importo di rigo 32 al predetto reddito imponibile minimo, anche mediante la riduzione delle perdite di periodi di imposta precedenti di rigo 30, che, in tal caso, vanno indicate per un importo corrispondente all'eccedenza del reddito complessivo (rigo 28 aumentato dei righi 29 e 30 e diminuito di rigo 31) eccedente il suddetto reddito imponibile minimo. In caso di redditi che pur conseguiti nell'ambito della attivita' di impresa sono esenti o non concorrono a formare il reddito di impresa, occorre tener conto, anche di detti redditi al fine di verificare se il reddito di rigo 32 e' inferiore al reddito imponibile minimo (vedi istruzioni al rigo 16 del 760/M)."; alla terza colonna, dopo le istruzioni per la compilazione del rigo 41 e' aggiunto il seguente capoverso: "Nel rigo 44-bis va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 44, il credito d'imposta a favore dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 357 del 1994 (vedere istruzioni Mod. 760/R)."; r) alla pagina 127, seconda colonna, dopo le istruzioni per la compilazione del rigo 16 sono inseriti i seguenti periodi: "RISERVATO ALLE SOCIETA' NON OPERATIVE. Le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata nonche' le societa' e gli enti non commerciali non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che sono considerati (agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 27 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41) non operativi e che dichiarano, nel rigo 16, un reddito che, pur aumentato degli importi non assoggettati ad imposizione per effetto di specifiche disposizioni agevolative, e' inferiore al reddito imponibile minimo (rigo 03 del "Prospetto per la determinazione del reddito imponibile minimo delle societa' non operative" collocato nella quarta pagina del Mod. 760/A) sono soggette, ai sensi del comma 7 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, fermo restando la possibilita' di fornire la prova contraria. Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 7, il contribuente puo' in ogni caso adeguare l'importo di rigo 16 al predetto reddito imponibile minimo anche mediante la riduzione delle perdite di periodi di imposta precedenti di rigo 15, che, in tal caso, vanno indicate per un importo corrispondente all'eccedenza del reddito complessivo (rigo 11 o 12 aumentato dei righi 13 e 14) rispetto al suddetto reddito imponibile minimo."; s) alla pagina 130, sono apportate le seguenti correzioni: nella seconda colonna, primo capoverso, nel secondo rigo, l'espressione: "rigo 07" e' sostituita dalla seguente: "rigo 01"; nel terzo rigo dopo le parole: "nei righi" e' aggiunta la seguente: "da" e nel quarto rigo e' soppressa la parola: "rigo"; nella seconda colonna, dopo il secondo capoverso del paragrafo Mod. 760/K- PATRIMONIO NETTO sono aggiunti i seguenti periodi: "ACCONTO PATRIMONIALE ORDINARIA. Si ricorda inoltre che l'art. 20 del D.L. n. 41 del 1995 ha previsto, per il periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 1995, l'obbligo di versare, a titolo d'acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, un importo pari al 35 per cento dell'imposta patrimoniale relativa al periodo di imposta precedente nei termini e con le modalita' previste per le imposte sui redditi. L'acconto va versato nella misura del 35 per cento dell'imposta dovuta per il periodo precedente risultante dal rigo K15 della sez. I o dal rigo K19 della sez. II del Mod. 760/K/95. L'acconto cosi' determinato deve essere versato in unica soluzione nell'undicesimo mese dell'esercizio o del periodo di gestione se l'importo e' inferiore a lire 502.000; ovvero in due rate di cui la prima, nella misura del 40 per cento, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e la seconda, nella restante misura del 60 per cento, nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo di gestione, qualora l'importo dell'acconto dovuto e' pari o superiore a lire 502.000. L'acconto non va versato se l'imposta dovuta per il periodo di imposta precedente non supera lire centomila. Esempio di calcolo dell'acconto: Imposta dovuta.............................. 1.433.000 Acconto (35% imposta dovuta)................ 502.000 I rata (40% acconto)........................ 201.000 II rata (60% acconto)....................... 301.000"; nel terzo capoverso del paragrafo Mod. 760/K PATRIMONIO NETTO le parole: "Detto modello" sono sostituite dalle seguenti: "Il modello 760/K"; nella terza colonna, quarto rigo, le parole: "30 novembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "1 ottobre 1994"; t) alla pagina 131: alla prima colonna, nel secondo capoverso delle istruzioni relative alla compilazione della Sezione III, dopo la parola "imposta" sono aggiunte le seguenti parole: "da indicare nel rigo K15 o K19 va" ed e' eliminata la parola "e'"; alla seconda colonna, sesto capoverso, quinto rigo, le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "1 ottobre 1994"; alla terza colonna, nel terzo rigo, l'espressione: "K23" e' sostituita con: "K22"; alla terza colonna i riferimenti in neretto ai righi successivi sono rinumerati diminuendo ciascuno di una unita'; u) alla pagina 134: prima colonna, prima del paragrafo relativo alla "Esclusione dall'ILOR" e' aggiunto il seguente paragrafo: "Dividendi distribuiti da societa' non residenti (art. 96-bis del TUIR). Gli utili distribuiti da societa' residenti in uno Stato membro della CEE, aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96-bis, in occasione diversa dalla liquidazione, non concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per un ammontare pari al 95 per cento del loro ammontare, sempreche' la partecipazione diretta nel capitale della societa' erogante non sia inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno dalla data della delibera di distribuzione. Tali utili, nella misura del 95 per cento del loro ammontare, possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio."; v) alla pagina 135, prima colonna, alla fine del paragrafo "oneri deducibili" e' aggiunto il seguente alinea: "- la differenza, maggiorata del 6 per cento, tra il reddito dei fabbricati dichiarato per il periodo di imposta 1992 e quello (minore) calcolato per il medesimo periodo applicando le tariffe d'estimo e le rendite determinate a seguito dell'esito favorevole dei ricorsi presentati dai comuni."; z) alla pagina 136, terza colonna, nel paragrafo "Versamento delle imposte" sono eliminate le parole:" e il 5% dei ricavi non annotati nelle scritture contabili".