Art. 3.
  1. Nei modelli allegati al decreto ministeriale  15  febbraio  1995
recante  l'approvazione  dei modelli 760 concernenti la dichiarazione
unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone  giuridiche
e  dell'imposta  locale  sui  redditi,  nonche'  del  modello  760/K,
concernente la dichiarazione ai  fini  dell'imposta  ordinaria  e  di
quella  straordinaria sul patrimonio netto delle imprese, del modello
760/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli
e valori mobiliari da presentare nell'anno 1995,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni in corrispondenza delle pagine del supplemento
ordinario  n. 21 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del
15 febbraio 1995:
    a) alla pagina 140:
    dopo il rigo 11 del  Mod.  760/B  e'  aggiunto  il  rigo  "11-bis
CREDITO DI IMPOSTA EX ART. 2 D.L. N. 357 DEL 1994";
    dopo il rigo 44 e' aggiunto il rigo "44-bis CREDITO DI IMPOSTA EX
ART. 2 D.L. N. 357 DEL 1994";
    b) alla pagina 151, "Sezione III" del Mod. 760/E1:
    in  colonna  2,  il  numero:  "327,2" e' sostituito dal seguente:
"372,4";
    in colonna 3, l'espressione: "col. 2  -  col.  l"  e'  sostituita
dalla seguente "col. 1 - col. 2";
    c)  alla  pagina 158, nel Mod. 760/R, "Sezione II", nel rigo R30,
l'espressione: "10,43%" e' sostituita dalla seguente: "Quota";
    d) alla pagina 159, nel prospetto  "INDICAZIONE  E  UTILIZZO  DEL
CREDITO  DI  IMPOSTA CONCESSO ai sensi del D.L. n. 331/1993", dopo il
rigo R58, e' aggiunto il rigo:
"R58-bis Credito utilizzato per il versamento delle ritenute"  e,  in
corrispondenza  della  colonna  1,  sono  inseriti  i  tre zeri delle
migliaia;
    e) alla pagina 166, nel mod. 760/W, sezione III:
    nell'intestazione della colonna 3 le parole:  "TRASFERIMENTO  DA,
VERSO  O  SULL'ESTERO"  sono  sostituite dalle seguenti parole: "TIPO
TRASF. (*)";
    nell'intestazione  della  colonna  6  la  parola:  "IMPORTO"   e'
sostituita  dalle  parole:  "ESTREMI  DEL  CONTO CORRENTE (*);" e nei
campi  sottostanti  a  tale  intestazione,  individuati  dai   numeri
d'ordine da 30 a 39, vanno eliminati gli zeri delle migliaia;
    di seguito alla colonna 6 e fino al margine destro della suddetta
sezione  III  e' inoltre inserita la colonna 7 la cui intestazione e'
la seguente: "IMPORTO"; nei campi sottostanti  a  tale  intestazione,
individuati  dai  numeri d'ordine da 30 a 39, vanno inseriti gli zeri
delle migliaia.
  2. Nelle istruzioni allegate al decreto del 15 febbraio 1995 citato
nel comma precedente  sono  apportate  le  modificazioni  di  seguito
elencate  in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n.
38 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21 del  15  febbraio
1995:
    a)  alla  pagina  92,  prima  colonna,  alla fine del paragrafo 1
"PREMESSA" aggiungere i seguenti periodi:
  "ACCONTO IRPEG:
  Si  ricorda che per effetto dell'art. 19 del D.L. 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n.  85,  a  partire  dal
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  del  24  febbraio  1995,
l'aliquota dell'IRPEG e' aumentata dal 36 al 37 per cento.
  E' stato, inoltre, previsto che i versamenti in acconto dovuti  dai
soggetti all'IRPEG per il periodo d'imposta in corso alla data del 24
febbraio 1995 sono effettuati tenendo conto del suddetto aumento.
  Pertanto,  ai  fini di cui trattasi, l'IRPEG relativa al periodo di
imposta  precedente  a  quello  in  corso  al  24  febbraio  1995  va
ricalcolata  tenendo  conto  del predetto aumento. Su tale importo va
determinato l'acconto da versare per il periodo d'imposta in corso al
24 febbraio 1995.
  Nel caso in cui alla predetta data sia scaduto il  termine  per  il
versamento della prima rata di acconto, l'importo da versare a titolo
di  seconda  rata  e'  pari  alla  differenza  tra  il  98  per cento
dell'ammontare determinato tenendo conto della nuova aliquota del  37
per  cento  e  la prima rata di acconto dovuta. Se a detta data erano
gia' scaduti i termini per il versamento della seconda o  unica  rata
di  acconto, non dovra' essere effettuata alcuna integrazione di tale
versamento.".
    b) alla pagina 94, prima colonna, paragrafo 2,  dopo  il  secondo
capoverso,   sono   inseriti   i  seguenti  periodi:  "Gli  enti  non
commerciali non  residenti  che  svolgono  attivita'  commerciali  in
Italia  mediante stabile organizzazione e che compilano il Mod. 760/C
o 760/D devono - ai fini dell'applicabilita' dell'art. 30 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 27, comma 1,  del
D.L.  23  febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, che disciplina le "societa' non  operative"  -  allegare  alla
dichiarazione  un  prospetto da cui risulti il numero di dipendenti e
l'ammontare dei ricavi e incrementi di rimanenze,  tenendo  conto  di
quanto precisato nelle istruzioni relative al rigo A5 del Mod. 760/A.
In  tale  allegato  deve  essere  altresi' indicato l'ammontare delle
immobilizzazioni aziendali relative alla stabile  organizzazione,  al
fine  di calcolare il reddito imponibile minimo che va determinato in
misura pari al 2  per  cento  dell'importo  complessivo  delle  dette
immobilizzazioni aziendali.";
   c)  alla  pagina  99,  terza  colonna,  al  punto  8),  il secondo
capoverso e' sostituito dai seguenti: "I predetti criteri sono  stati
confermati  dall'art.  8  del  D.L.  25  febbraio 1995, n. 48, che ha
reiterato il citato D.L. n. 719 del 1994, precisando,  inoltre,  che,
ai  fini del computo dello scarto di emissione si applica il criterio
di maturazione per dietimi giornalieri di uguale importo e  che,  nel
caso  in cui lo scarto medesimo sia in tutto o in parte determinabile
in relazione ad eventi o parametri non  ancora  certi  o  determinati
alla   data   di   emissione   dei  titoli,  la  parte  dello  scarto
proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la
data di emissione e quella in cui l'evento o  il  parametro  assumono
rilevanza,  si  considera  interamente maturata in capo al possessore
del titolo a tale ultima data. La  richiamata  disposizione  inoltre,
nel  confermare la salvezza degli eventuali difformi criteri adottati
nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del  29
dicembre 1994, stabilisce, altresi' che a tal fine i titoli posseduti
in ciascuno degli esercizi precedenti a quello in corso alla data del
29  dicembre  1994,  possono essere assunti, fino a concorrenza delle
quantita' possedute all'inizio del periodo di imposta in  corso  alla
predetta  data,  nei  limiti  delle quantita' esistenti al termine di
ciascuno di detti esercizi e che tali titoli si considerano posseduti
per l'intero esercizio.";
    d)  alla  pag.  100,  seconda  colonna,  alla  fine del paragrafo
riguardante i "Dati relativi all'attivita'",  inserire,  in  fine,  i
seguenti  periodi:  "Il  rigo A5 deve essere compilato dalle societa'
per azioni, in accomandita per azioni e  a  responsabilita'  limitata
nonche'  dalle  societa'  e dagli enti di ogni tipo non residenti con
stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
  Sono esclusi dalla compilazione di detto rigo:
    a) i soggetti ai quali per la  particolare  attivita'  svolta  e'
fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di capitali;
    b)  i  soggetti  che  non  si  trovano  in  un periodo di normale
svolgimento dell'attivita';
    c) i soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
    d) le societa' in amministrazione controllata o straordinaria;
    e) le societa' che entro il 31 maggio  1995  abbiano  formalmente
deliberato   lo   scioglimento   o   la  trasformazione  in  societa'
commerciali di persone;
    f) le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione;
    g) le societa' consortili;
    h)  le   societa'   ed   enti   non   residenti   senza   stabile
organizzazione;
  Ai  detti  soggetti  non  si  applica, infatti, la disciplina delle
"societa' non operative" di cui all'art. 30 della legge  23  dicembre
1994,  n.  724, come modificato dall'art. 27, comma 1, del D.L. n. 41
del 1995.
  Con riferimento ai  soggetti  indicati  nella  lettera  b)  non  si
considera periodo di normale svolgimento dell'attivita' quello da cui
decorre  la  messa  in  liquidazione  ordinaria  ovvero  la procedura
concorsuale.
  Nel rigo A5, colonna 1,  va  indicato  il  numero  dei  dipendenti,
intendendosi  per  tali  quelli  che intrattengono rapporti di lavoro
dipendente con la societa'.
  In tale rigo va indicato il numero  di  dipendenti  che  mediamente
risultano  alle  dipendenze  della  societa' nel corso del periodo di
imposta. Detto numero si ottiene normalizzando il numero degli stessi
in base alle giornate retribuite e  tenendo  conto  che  le  giornate
retribuibili  per  un lavoratore che ha prestato la propria attivita'
per un intero anno sono pari a 312.
  Per determinare il numero dei  dipendenti  presenti  in  media  nel
corso del periodo di imposta occorre, quindi:
    a)  sommare  il  numero delle giornate retribuite che risulta dai
modelli DM10 o, per i lavoratori a tempo parziale, dai modelli O1M o,
per  i  dipendenti  assunti  in  base  ad  un  contratto  di   lavoro
disciplinato  dalla  legislazione di un paese diverso dall'Italia, da
idonea documentazione;
    b) dividere il numero complessivo delle giornate  indicato  nella
precedente lett. a) per:
    312,  se la societa' ha un periodo di imposta di durata pari a 12
mesi;
    il numero che  si  ottiene  ragguagliando  312  alla  durata  del
periodo  di  imposta,  se  questo  risulta superiore o inferiore a 12
mesi;
    il  numero  che  si  ottiene  ragguagliando  312  al numero delle
giornate comprese nel normale periodo di esercizio dell'attivita', in
presenza di attivita' stagionali.
  Per le societa' ed enti non  residenti  si  tiene  conto  dei  soli
dipendenti  per  i  quali la stabile organizzazione abbia sostenuto i
relativi oneri e sui quali siano state applicate le ritenute ai sensi
dell'art. 23 del DPR n. 600 del 1973.
  Nel rigo A5, colonna 2, va  indicato  l'ammontare  complessivo  dei
ricavi   e   degli  incrementi  di  rimanenze  risultanti  dal  conto
economico.
  In particolare, deve essere indicata, per i ricavi, la somma  degli
importi  risultanti  dalle voci 1 e 5 dello schema di conto economico
previsto dall'art.  2425  del  cod.  civ.  Per  quanto  riguarda  gli
incrementi delle rimanenze rilevano le variazioni positive delle voci
2, 3 e 11.
  I  soggetti  indicati nell'art. 113 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.
385, e cioe' quelli che svolgono in via prevalente, non nei confronti
del pubblico, le attivita' finanziarie di cui all'art. 106, comma  1,
dello  stesso  decreto,  devono  indicare,  oltre  ai  ricavi  e agli
incrementi  di  rimanenze,  i  proventi  finanziari,  esclusi  quelli
straordinari, risultanti dal conto economico.
  Se  tali  soggetti  redigono il bilancio secondo lo schema previsto
dall'art. 2425 cod. civ., gli stessi devono  indicare  nel  rigo  A5,
colonna  2, oltre ai ricavi e agli incrementi di rimanenze risultanti
dalle voci del  conto  economico  sopraindicate,  anche  gli  importi
indicati  come proventi finanziari nelle voci 15 e 16 di detto schema
di conto economico; i soggetti che, invece, redigono il  bilancio  in
base al D.Lgs. n. 87 del 1992 e al provvedimento della Banca d'Italia
del 31 luglio 1992, devono indicare la somma degli importi risultanti
nelle  voci  10,  20,  30,  40  e  70  del  previsto  schema di conto
economico.
  Qualora la societa' o l'ente abbia indicato  nella  colonna  1  del
rigo  A5  un numero di dipendenti inferiore a 5 e nella colonna 2 del
medesimo rigo un importo inferiore a 800 milioni,  tale  soggetto  si
considera non operativo e pertanto deve compilare il prospetto per la
determinazione  del  reddito  imponibile  minimo,  posto nella quarta
pagina del presente modello.
  Le societa'  e  gli  enti  non  residenti  che  svolgono  attivita'
commerciale in Italia mediante stabile organizzazione devono indicare
i  ricavi e gli incrementi di rimanenze relativi all'attivita' svolta
in Italia.";
    e) alla pagina 103, sono apportate le seguenti modifiche:
    alla prima colonna, nel  paragrafo  "DETERMINAZIONE  DEL  REDDITO
COMPLESSIVO  AI  FINI  DELL'IMPOSTA  LOCALE  SUI REDDITI", nel quarto
capoverso sono eliminate  le  parole:  "Per  i  fabbricati,  le  aree
fabbricabili  e i terreni agricoli, si assume, quale provento che non
concorre a formare il reddito ai fini ILOR, lo stesso importo escluso
da tale importo.";
    alla seconda colonna, nelle istruzioni per  la  compilazione  del
rigo A111 sono eliminate le seguenti parole: ", da riportare nel rigo
01  del  Mod. 760/M, ovvero per gli enti non commerciali, nel rigo 01
del Mod. 760/B".
    f)  alla  pagina  104,  seconda  colonna,  prima  del paragrafo 8
inserire la seguente parte:
  "PROSPETTO PER LA  DETERMINAZIONE  DEL  REDDITO  IMPONIBILE  MINIMO
DELLE SOCIETA' NON OPERATIVE.
  Il   presente  prospetto  va  compilato  dalle  societa'  che  sono
considerate non operative in quanto hanno indicato  nel  rigo  A5  un
numero di dipendenti inferiore a 5 e un importo di ricavi, incrementi
di rimanenze e proventi inferiore a 800 milioni.
  Nel  rigo  01 va indicato il patrimonio netto della societa', cosi'
come risulta dallo stato  patrimoniale  alla  data  di  chiusura  del
periodo  d'imposta,  senza  tenere  conto  dell'utile o della perdita
dell'esercizio.
  Nel rigo 02 vanno indicati i finanziamenti effettuati  dai  soci  o
dai terzi destinati ad immobilizzazioni aziendali.
  I  finanziamenti dei soci e dei terzi si considerano destinati alle
immobilizzazioni aziendali solo nei limiti del loro ammontare  totale
corrispondente   alla  differenza  tra  il  costo  complessivo  delle
immobilizzazioni  stesse  iscritto  nell'attivo  e  l'ammontare   del
patrimonio netto suindicato.
  Ad  esempio,  qualora  il  valore  delle immobilizzazioni aziendali
iscritto nell'attivo sia pari a 100, il patrimonio netto sia 40  e  i
finanziamenti  di  soci  e di terzi siano 80, l'ammontare da indicare
nel rigo 02 sara' pari a 60. Nessun importo andra' indicato,  invece,
in  tale  rigo qualora il patrimonio netto risulti pari o superiore a
100.
  Nel rigo 03 va indicato il reddito imponibile minimo pari al 2  per
cento  della  somma  degli  importi indicati nei righi 01 e 02. Detto
importo non puo' comunque essere inferiore a 8 milioni di lire, salvo
che per le societa' a  responsabilita'  limitata  il  cui  patrimonio
netto  -  di  cui al rigo 01 - non e' superiore a 40 milioni di lire,
per le quali il reddito minimo non puo', comunque, essere inferiore a
4 milioni di lire e per quelle il cui patrimonio netto e' superiore a
40 milioni di lire ma non a 150 milioni (per le quali  detto  reddito
minimo non puo' essere inferiore a 6 milioni di lire).
  La  disciplina  normativa  in esame non implica il venir meno delle
agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge.
  Pertanto, i soggetti interessati dovranno  procedere  al  raffronto
tra  il  reddito  imponibile minimo indicato nel rigo 03 e il reddito
indicato nel rigo 16 del Mod.  760/M,  aumentato  degli  importi  non
assoggettati  ad  imposizione  per effetto di specifiche disposizioni
agevolative, quali, ad esempio:
    proventi esenti, soggetti a  ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di
imposta o ad imposta sostitutiva;
    60  per  cento  degli  utili distribuiti da societa' collegate ai
sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile,  non  residenti  nel
territorio dello Stato;
    95  per  cento  degli  utili  distribuiti  da  societa'  "figlie"
residenti in paesi della U.E.;
    reddito esente ai fini IRPEG;
    reddito reinvestito ai sensi dell'articolo 3 del D.L.  10  giugno
1994, n. 357;
    reddito  agevolato ai sensi dell'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992,
n. 333.
  Se  tra  i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore
al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile  minimo  puo'  essere
operato,  integrando  il reddito imponibile di rigo 16 del Mod. 760/M
di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.";
    g) alla pagina 109, terza colonna, terzo alinea, nel secondo rigo
il numero: "4" e' sostituito dal numero: "1";
    h) alla pagina 110, seconda colonna, alla lettera c)  il  numero:
"66,66"  e'  sostituito dal numero: "87,99" e dopo le parole "D.M. 14
febbraio  1995"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  nonche',  per  il
coefficiente di rivalutazione del reddito agrario (pari a 1,32)";
    i)  alla  pagina  114,  terza  colonna,  nelle  istruzioni per la
compilazione del rigo L5 il numero: "25"  e'  sostituto  dal  numero:
"15";
   j)  alla  pagina  115,  prima  colonna,  nelle  istruzioni  per la
compilazione del rigo H 17, dopo le parole: "uso non  agricolo"  sono
aggiunte  le  seguenti:  "senza  tener  conto della rivalutazione dei
redditi dei terreni prevista dall'art. 31  della  legge  23  dicembre
1994, n. 724.";
    k)  alla  pagina  116,  terza  colonna,  nel  paragrafo  "Credito
d'imposta concesso a favore delle imprese di autotrasporto  di  merci
per  conto  di  terzi",  il  secondo  capoverso  e' sostituito con il
seguente: "Si ricorda che con il  D.L.  22  novembre  1994,  n.  642,
reiterato  da ultimo, dal D.L. 21 gennaio 1995 n. 21 convertito dalla
legge 22 marzo 1995, n. 94 e con il D.L. 29 marzo 1995, n.  92,  sono
stati  fissati  i  limiti di spesa, rispettivamente per il primo e il
secondo semestre, e che con i DD.MM. 28 novembre 1994 e 30 marzo 1995
sono stati determinati i  criteri  per  la  concessione  del  credito
d'imposta per detti semestri.";
    l) alla pagina 117:
    alla  prima  colonna, secondo alinea, le parole: "scadenza della"
sono sostituite dalle seguenti: "data di";
    alla prima colonna, nella "Sezione I", il  secondo  capoverso  e'
sostituito con il seguente:
  "Per la compilazione della colonna 3 i DD.MM. 28 novembre 1994 e 30
marzo  1995 individuano le seguenti quattro categorie di autoveicoli,
per ciascuno dei quali e' attribuibile, rispettivamente per il  primo
e  per  il  secondo  semestre  1994,  il  seguente  credito d'imposta
massimo:
   L. 295.000 e L. 280.000 per autoveicoli per trasporto di  cose  di
massa  complessiva  a  pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi
(prima categoria);
   L. 625.000 e L. 580.000 per autoveicoli per trasporto di  cose  di
massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non
superiore a 11.500 chilogrammi (seconda categoria);
   L.  1.790.000 e L. 1.670.000 per autoveicoli per trasporto di cose
di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma
non superiore a 24.000 chilogrammi (terza categoria);
   L. 3.045.000 e L. 2.850.000 per autoveicoli per trasporto di  cose
di   massa   complessiva   superiore  a  24.000  chilogrammi  (quarta
categoria).";
    alla prima  colonna,  nella  Sezione  I  il  quinto  e  il  sesto
capoverso sono sostituiti dai seguenti:
  "A  tal fine, nella colonna 5 deve essere indicata, con riferimento
a ciascun veicolo, la spesa effettivamente sostenuta nel 1993 per  il
consumo di gasolio e lubrificanti, al netto dell'IVA.
  Nella  colonna  6  deve  essere indicata, con riferimento a ciascun
autoveicolo, la somma del credito spettante per il  primo  e  per  il
secondo  semestre  1994,  tenendo  conto che per il primo semestre il
credito spettante e' pari al minore importo tra il  10,43  per  cento
dell'ammontare  indicato  nella  colonna  5  e  la misura massima del
credito come sopra indicato e per  il  secondo  semestre  il  credito
spettante   e'   pari   al  minore  importo  tra  il  9,7  per  cento
dell'ammontare indicato nella colonna  5  e  la  misura  massima  del
credito come sopra indicato.
  Si  osserva che il credito d'imposta spetta nella misura massima se
la spesa per gasolio e lubrificanti sostenuta  per  ogni  veicolo  di
ciascuna categoria e' superiore a L. 2.850.000, 6.000.000, 17.150.000
e 29.200.000.
  Poiche'  il D.L. n. 92 del 1995 prevede che per il secondo semestre
1994 il credito d'imposta e' riconosciuto fino ad un massimo  di  100
veicoli,  nel  caso  in cui il numero degli autoveicoli posseduti sia
superiore a tale limite, al rigo R25 va indicata la somma del  totale
del  credito  di  imposta spettante per il primo semestre per ciascun
autoveicolo e del totale del credito  di  imposta  calcolato  per  il
secondo  semestre, rapportato proporzionalmente a 100 autoveicoli (in
pratica il credito d'imposta spettante per  il  secondo  semestre  e'
pari  al  credito  computato  per  tutti  i veicoli posseduti, con le
modalita'  sopraindicate  diviso  per  il  numero  degli  autoveicoli
posseduti e moltiplicato per 100).";
    alla  seconda  colonna,  nella  Sezione  II, le istruzioni per la
compilazione del rigo R30 sono sostituite dalle  seguenti:  "Al  rigo
R30 va indicato il 10,43 per cento dell'importo di rigo R29 aumentato
del  9,7  per cento dell'importo dello stesso rigo R29 (eventualmente
rapportato a 100, se  gli  autoveicoli  posseduti  sono  superiori  a
100).";
    alla  terza  colonna,  nelle  istruzioni  per la compilazione dei
righi R43 e R44, le parole "scadenza della" sono eliminate;
    m) alla pagina 118, terza colonna,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    nelle istruzioni per la compilazione del rigo R58, sono eliminate
le parole: "scadenza della";
    dopo  le istruzioni per la compilazione del rigo R58, e' aggiunto
il seguente alinea:
  " - nel rigo R58-bis l'ammontare del credito  d'imposta  utilizzato
per  il  versamento  delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei
dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo operate a decorrere  dal
24  febbraio  1995  e  fino alla data di presentazione della presente
dichiarazione;";
    n) alla pagina 119, prima colonna,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    nelle istruzioni relative al "Credito d'imposta concesso a favore
delle  imprese  rivenditrici  di prodotti audiovisivi e cinefotottici
(art. 35)", nel quarto capoverso, sono eliminate le parole: "scadenza
della";
    nelle istruzioni per la compilazione del rigo R58, sono eliminate
le parole: "scadenza della";
    o) alla pagina 123:
    alla  prima  colonna,  nelle  istruzioni  per la compilazione dei
righi R69 e R70, va eliminata la parola "saldo"; nelle istruzioni per
la compilazione del rigo R71 sono eliminate le parole: "scadenza di";
nelle istruzioni per la compilazione del rigo R72,  nel  rigo  7,  le
parole: "scadenza della", sono sostituite da: "presentazione";
    alla terza colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo
R79  dopo  le parole "IVA dovuta" aggiungere le seguenti: "dalla data
di presentazione della precedente dichiarazione e";
    p) alla pagina 125, terza colonna,  sono  apportate  le  seguenti
correzioni:
    nel rigo 17 sostituire il numero "6" con il numero "7";
    dopo il quarto alinea aggiungere il seguente:
     "  -  nel  campo  6  dovranno  essere  indicati  gli  estremi di
identificazione della banca e il numero di conto utilizzato;";
    nel quinto alinea sostituire il numero "6" con il numero "7";
    nel penultimo capoverso sostituire il numero "6"  con  il  numero
"7";
    q) alla pagina 126:
    alla  prima  colonna,  nella  "Sezione I - ILOR" dopo i primi due
capoversi aggiungere il seguente: "Nel rigo 11-bis va indicato,  fino
a  concorrenza dell'importo di rigo 11, il credito d'imposta a favore
dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.L. n.  357  del  1994
(vedere Mod. 760/R).";
    alla  seconda colonna, prima delle istruzioni al rigo 33 inserire
il seguente sottoparagrafo:
  "RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI NON RESIDENTI.
  Gli enti non commerciali non residenti che hanno compilato il  Mod.
760/A  o  il  Mod.  760/C o il Mod. 760/D, che sono considerati, agli
effetti dell'art. 30 della legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  come
modificato  dall'art.  27  del  D.L.    23  febbraio 1995, n. 41, non
operativi e che dichiarano, nel rigo  32,  un  importo  inferiore  al
reddito   imponibile   minimo   (rigo   03   del   prospetto  per  la
determinazione del  reddito  imponibile  minimo  delle  societa'  non
operative"  collocato nella quarta pagina del Mod. 760/A, se trattasi
di ente non commerciale che compila il Mod. 760/A, ovvero  il  2  per
cento   dell'importo  complessivo  delle  immobilizzazioni  aziendali
relative alla stabile organizzazione come risulta  dal  prospetto  da
allegare  secondo  le  indicazioni  fornite nelle istruzioni generali
alla fine del paragrafo 2), sono soggette, ai sensi del comma  7  del
citato  art.  30,  alla  determinazione  induttiva  del reddito anche
mediante l'applicazione delle disposizioni di cui  all'art.  41-  bis
del D.P.R. n. 600 del 1973, fermo restando la possibilita' di fornire
la prova contraria.
  Al  fine  di  evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato
comma 7 il contribuente puo' in ogni caso adeguare l'importo di  rigo
32 al predetto reddito imponibile minimo, anche mediante la riduzione
delle  perdite  di  periodi di imposta precedenti di rigo 30, che, in
tal caso, vanno indicate per un importo corrispondente  all'eccedenza
del  reddito  complessivo  (rigo  28  aumentato  dei  righi 29 e 30 e
diminuito di  rigo  31)  eccedente  il  suddetto  reddito  imponibile
minimo.
  In  caso  di redditi che pur conseguiti nell'ambito della attivita'
di impresa sono esenti o non  concorrono  a  formare  il  reddito  di
impresa,  occorre  tener  conto,  anche  di  detti redditi al fine di
verificare  se  il  reddito  di  rigo  32  e'  inferiore  al  reddito
imponibile minimo (vedi istruzioni al rigo 16 del 760/M).";
    alla  terza  colonna,  dopo le istruzioni per la compilazione del
rigo 41 e' aggiunto  il  seguente  capoverso:  "Nel  rigo  44-bis  va
indicato,  fino  a  concorrenza  dell'importo  di rigo 44, il credito
d'imposta a favore dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.L.
n. 357 del 1994 (vedere istruzioni Mod. 760/R).";
    r) alla pagina 127, seconda colonna, dopo le  istruzioni  per  la
compilazione del rigo 16 sono inseriti i seguenti periodi: "RISERVATO
ALLE  SOCIETA'  NON OPERATIVE. Le societa' per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilita' limitata nonche'  le  societa'  e  gli
enti  non  commerciali  non residenti, con stabile organizzazione nel
territorio dello Stato che sono considerati (agli  effetti  dell'art.
30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 27
del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41) non operativi e che dichiarano, nel
rigo 16, un reddito che, pur aumentato degli importi non assoggettati
ad imposizione per effetto di specifiche disposizioni agevolative, e'
inferiore al reddito imponibile minimo (rigo 03 del "Prospetto per la
determinazione  del  reddito  imponibile  minimo  delle  societa' non
operative"  collocato  nella  quarta  pagina  del  Mod.  760/A)  sono
soggette,   ai   sensi   del   comma  7  del  citato  art.  30,  alla
determinazione induttiva del reddito  anche  mediante  l'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973,
fermo  restando  la  possibilita'  di fornire la prova contraria.  Al
fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al  menzionato  comma
7, il contribuente puo' in ogni caso adeguare l'importo di rigo 16 al
predetto  reddito imponibile minimo anche mediante la riduzione delle
perdite di periodi di imposta precedenti di  rigo  15,  che,  in  tal
caso,  vanno indicate per un importo corrispondente all'eccedenza del
reddito complessivo (rigo 11 o  12  aumentato  dei  righi  13  e  14)
rispetto al suddetto reddito imponibile minimo.";
    s) alla pagina 130, sono apportate le seguenti correzioni:
    nella   seconda  colonna,  primo  capoverso,  nel  secondo  rigo,
l'espressione: "rigo 07" e' sostituita dalla seguente: "rigo 01"; nel
terzo rigo dopo le parole: "nei righi" e' aggiunta la seguente:  "da"
e nel quarto rigo e' soppressa la parola: "rigo";
    nella  seconda  colonna,  dopo il secondo capoverso del paragrafo
Mod. 760/K- PATRIMONIO NETTO sono aggiunti i seguenti periodi:
  "ACCONTO PATRIMONIALE ORDINARIA.
  Si ricorda inoltre che l'art.  20  del  D.L.  n.  41  del  1995  ha
previsto,  per  il  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  del 30
settembre 1995, l'obbligo di versare, a titolo d'acconto dell'imposta
sul patrimonio netto delle imprese, un importo pari al 35  per  cento
dell'imposta  patrimoniale  relativa al periodo di imposta precedente
nei termini e con le modalita' previste per le imposte sui redditi.
  L'acconto va versato nella misura del  35  per  cento  dell'imposta
dovuta per il periodo precedente risultante dal rigo K15 della sez. I
o dal rigo K19 della sez. II del Mod. 760/K/95.
  L'acconto  cosi' determinato deve essere versato in unica soluzione
nell'undicesimo mese dell'esercizio o  del  periodo  di  gestione  se
l'importo  e'  inferiore a lire 502.000; ovvero in due rate di cui la
prima,  nella  misura  del  40  per  cento,  entro  il   termine   di
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi e la seconda, nella
restante misura del 60 per cento, nell'undicesimo mese dell'esercizio
o periodo di gestione, qualora l'importo dell'acconto dovuto e'  pari
o superiore a lire 502.000.
  L'acconto  non  va  versato  se  l'imposta dovuta per il periodo di
imposta precedente non supera lire centomila.
  Esempio di calcolo dell'acconto:
Imposta dovuta..............................    1.433.000
Acconto (35% imposta dovuta)................      502.000
I rata (40% acconto)........................      201.000
II rata (60% acconto).......................      301.000";
    nel terzo capoverso del paragrafo Mod. 760/K PATRIMONIO NETTO  le
parole:  "Detto  modello" sono sostituite dalle seguenti: "Il modello
760/K";
    nella terza colonna, quarto rigo, le parole: "30  novembre  1994"
sono sostituite dalle seguenti: "1 ottobre 1994";
    t) alla pagina 131:
    alla  prima  colonna,  nel  secondo  capoverso  delle  istruzioni
relative  alla  compilazione  della  Sezione  III,  dopo  la   parola
"imposta" sono aggiunte le seguenti parole: "da indicare nel rigo K15
o K19 va" ed e' eliminata la parola "e'";
    alla  seconda  colonna,  sesto capoverso, quinto rigo, le parole:
"30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "1 ottobre 1994";
    alla terza colonna,  nel  terzo  rigo,  l'espressione:  "K23"  e'
sostituita con: "K22";
    alla  terza  colonna i riferimenti in neretto ai righi successivi
sono rinumerati diminuendo ciascuno di una unita';
    u) alla pagina 134:
    prima colonna, prima  del  paragrafo  relativo  alla  "Esclusione
dall'ILOR"  e' aggiunto il seguente paragrafo: "Dividendi distribuiti
da societa' non residenti (art. 96-bis del TUIR).
  Gli utili distribuiti da societa' residenti  in  uno  Stato  membro
della  CEE, aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96-bis,
in  occasione  diversa  dalla  liquidazione,  non   concorrono   alla
formazione  del  reddito  d'esercizio per un ammontare pari al 95 per
cento del loro ammontare, sempreche' la  partecipazione  diretta  nel
capitale  della societa' erogante non sia inferiore al 25 per cento e
sia detenuta ininterrottamente da almeno un  anno  dalla  data  della
delibera di distribuzione.
  Tali  utili,  nella  misura  del  95  per cento del loro ammontare,
possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione  di
conguaglio.";
    v) alla pagina 135, prima colonna, alla fine del paragrafo "oneri
deducibili" e' aggiunto il seguente alinea:
"-  la  differenza,  maggiorata  del  6 per cento, tra il reddito dei
fabbricati dichiarato  per  il  periodo  di  imposta  1992  e  quello
(minore)  calcolato  per  il  medesimo  periodo applicando le tariffe
d'estimo e le rendite determinate a seguito dell'esito favorevole dei
ricorsi presentati dai comuni.";
    z) alla pagina 136,  terza  colonna,  nel  paragrafo  "Versamento
delle  imposte"  sono  eliminate  le  parole:" e il 5% dei ricavi non
annotati nelle scritture contabili".