Art. 4.
  1. Nelle istruzioni allegate al decreto 15 febbraio  1995,  recante
l'approvazione,  con  le relative istruzioni e buste, dei modelli 770
base (comprendente anche i quadri I, L, N, P, Q,  R,  S,  T),  770/A,
770/A-1,  770/A-2,  770/A-3,  770/B,  770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1,
770/E, 770/E-1, 770/E-2,  770/F,  770/F1,  770/F-2,  770/G,  770/G-1,
770/H,  770/L  aggiuntivo, 770/N, P, Q, R, S, T aggiuntivo, 770-bis-,
770-ter concernenti la dichiarazione agli  effetti  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito delle
persone  giuridiche,  da  presentare  nell'anno  1995  da  parte  dei
sostituti  di  imposta,  e'  apportata  la  modificazione  di seguito
specificata in corrispondenza della pagina del supplemento  ordinario
n.  21  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 38 del 15
febbraio 1995:
    a) alla pagina 186, paragrafo 8, seconda colonna, dopo  il  sesto
alinea, e' aggiunta la seguente:
    " - G, se il sostituto d'imposta ha utilizzato a versamento delle
ritenute  alla  fonte operate il credito d'imposta di cui all'art. 45
del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge  22
marzo 1995, n. 85".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 aprile 1995
                                                Il Ministro: FANTOZZI