Art. 4. 1. Nelle istruzioni allegate al decreto 15 febbraio 1995, recante l'approvazione, con le relative istruzioni e buste, dei modelli 770 base (comprendente anche i quadri I, L, N, P, Q, R, S, T), 770/A, 770/A-1, 770/A-2, 770/A-3, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F1, 770/F-2, 770/G, 770/G-1, 770/H, 770/L aggiuntivo, 770/N, P, Q, R, S, T aggiuntivo, 770-bis-, 770-ter concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1995 da parte dei sostituti di imposta, e' apportata la modificazione di seguito specificata in corrispondenza della pagina del supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1995: a) alla pagina 186, paragrafo 8, seconda colonna, dopo il sesto alinea, e' aggiunta la seguente: " - G, se il sostituto d'imposta ha utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate il credito d'imposta di cui all'art. 45 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 aprile 1995 Il Ministro: FANTOZZI