IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 405 del testo unico, approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, concernente le norme comuni dei concorsi per il reclutamento del personale docente; Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 15 ottobre 1982) e successive integrazioni di cui ai decreti ministeriali 16 novembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 321 del 22 novembre 1982), 15 febbraio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983), 8 maggio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 137 del 19 maggio 1984), 28 dicembre 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1985), 5 luglio 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 1986), 30 marzo 1987 e 10 aprile 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1987), 30 maggio 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 16 giugno 1988), 22 agosto 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1988), 18 luglio 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1989), 13 gennaio 1990 e 23 gennaio 1990 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1990), 21 marzo 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990), 28 maggio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 6 giugno 1992) con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono state determinate le vigenti classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata; Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 334 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995), concernente un nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica; Considerato che per l'accesso alle classi di concorso, che non hanno subito modifiche sull'assetto ordinamentale dal decreto ministeriale n. 334 citato, non sono richiesti alcuni titoli di studio previsti dal precedente ordinamento ed ora ritenuti non piu' idonei, ovvero sono indicati titoli gia' previsti ma con uno specifico piano di studi o un piano di studi modificato rispetto al precedente ordinamento; Ritenuto opportuno ed equo consentire, nella fase di transizione dal precedente al nuovo ordinamento, l'accesso alle suddette classi di concorso anche a coloro che sono in possesso di titoli non piu' previsti dal nuovo ordinamento, purche' conseguiti entro l'anno accademico 1993-1994; Ritenuto, altresi', opportuno ed equo consentire l'accesso alle predette classi a coloro che, pur in possesso dei titoli tuttora previsti o che comunque li conseguiranno entro l'anno accademico 1997-1998, non hanno seguito lo specifico piano di studi richiesto per l'accesso alle classi di cui alla tabella A dell'attuale ordinamento ovvero un piano di studi diverso; Ritenuto di confermare le disposizioni transitorie relative alla proroga di validita' dei titoli di accesso a classi di concorso, di cui ai decreti ministeriali 10 aprile 1987, 13 gennaio 1990 e 23 gennaio 1990 sopracitati, purche' conseguiti nei limiti temporali previsti dai decreti medesimi; Decreta: Art. 1. 1. I titoli di accesso alle classi di concorso elencati nel decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive modifiche, non piu' previsti dal decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 334, purche' conseguiti entro l'anno accademico 1993-1994 ovvero, se trattasi di diploma di scuole secondarie superiori, entro l'anno scolastico 1993-1994, conservano la loro validita', ai fini del reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo. 2. I titoli di studio indicati nella colonna 2 della tabella A, allegata al decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive modifiche, previsti senza alcuna limitazione al piano di studi ovvero a condizione che siano stati seguiti piani di studio difformi da quelli richiesti dall'ordinamento vigente, conservano la loro validita', purche' siano conseguiti entro l'anno accademico 1997-1998, ai fini del reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo. 3. Sono fatte salve le norme transitorie, relative alla proroga di validita' dei titoli di accesso alle classi di concorso, di cui ai decreti ministeriali 10 aprile 1987, 13 gennaio 1990 e 23 gennaio 1990, purche' conseguiti o, se trattasi di titoli professionali, certificati entro i limiti temporali previsti dai decreti medesimi. 4. Le disposizioni di proroga di validita' dei titoli, di cui ai commi precedenti, non si applicano alle classi di concorso, elencate nell'allegato 1 al presente decreto, che hanno subito rilevanti modifiche di ordinamento per accorpamento di aree disciplinari. Roma, 24 febbraio 1995 Il Ministro: LOMBARDI Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1995 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 60