IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto l'art. 405 del testo unico, approvato con decreto legislativo
n.  297  del 16 aprile 1994, concernente le norme comuni dei concorsi
per il reclutamento del personale docente;
  Visto il decreto ministeriale  3  settembre  1982  (pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  1  alla  Gazzetta Ufficiale n. 285 del 15
ottobre  1982)  e  successive  integrazioni   di   cui   ai   decreti
ministeriali  16  novembre  1982  (Gazzetta  Ufficiale  n. 321 del 22
novembre 1982), 15 febbraio 1983 (Gazzetta Ufficiale  n.  47  del  17
febbraio  1983),  8  maggio  1984  (Gazzetta  Ufficiale n. 137 del 19
maggio 1984), 28 dicembre 1984  (Gazzetta  Ufficiale  n.  11  del  14
gennaio 1985), 5 luglio 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio
1986),  30  marzo  1987  e  10 aprile 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 107
dell'11 maggio 1987), 30 maggio 1988 (Gazzetta Ufficiale n.  140  del
16  giugno  1988),  22  agosto  1988 (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9
settembre 1988), 18 luglio 1989 (Gazzetta Ufficiale  n.  177  del  31
luglio  1989),  13  gennaio  1990  e  23  gennaio  1990  (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1990), 21  marzo
1990  (Gazzetta  Ufficiale  n. 90 del 18 aprile 1990), 28 maggio 1992
(Gazzetta Ufficiale n. 132 del 6 giugno 1992) con il  quale,  sentito
il   Consiglio   nazionale  della  pubblica  istruzione,  sono  state
determinate le vigenti classi di concorso  a  cattedre,  a  posti  di
insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata;
  Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 334 (supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  16  del  20  gennaio 1995),
concernente  un  nuovo  ordinamento  delle  classi  di   abilitazione
all'insegnamento  e  di  concorso  a cattedre e a posti di insegnante
tecnico-pratico e di insegnante di arte  applicata  nelle  scuole  ed
istituti di istruzione secondaria e artistica;
  Considerato  che  per  l'accesso  alle  classi di concorso, che non
hanno  subito  modifiche  sull'assetto  ordinamentale   dal   decreto
ministeriale  n.  334  citato,  non  sono  richiesti alcuni titoli di
studio previsti dal precedente ordinamento ed ora ritenuti  non  piu'
idonei,  ovvero  sono  indicati  titoli  gia'  previsti  ma  con  uno
specifico piano di studi o un piano di studi modificato  rispetto  al
precedente ordinamento;
  Ritenuto  opportuno  ed  equo consentire, nella fase di transizione
dal precedente al nuovo ordinamento, l'accesso alle  suddette  classi
di  concorso  anche  a coloro che sono in possesso di titoli non piu'
previsti dal  nuovo  ordinamento,  purche'  conseguiti  entro  l'anno
accademico 1993-1994;
  Ritenuto,  altresi',  opportuno  ed  equo consentire l'accesso alle
predette classi a coloro che, pur  in  possesso  dei  titoli  tuttora
previsti  o  che  comunque  li  conseguiranno entro l'anno accademico
1997-1998, non hanno seguito lo specifico piano  di  studi  richiesto
per  l'accesso  alle  classi  di  cui  alla  tabella  A  dell'attuale
ordinamento ovvero un piano di studi diverso;
  Ritenuto  di  confermare  le disposizioni transitorie relative alla
proroga di validita' dei titoli di accesso a classi di  concorso,  di
cui  ai  decreti  ministeriali  10  aprile 1987, 13 gennaio 1990 e 23
gennaio 1990 sopracitati, purche'  conseguiti  nei  limiti  temporali
previsti dai decreti medesimi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I titoli di accesso alle classi di concorso elencati nel decreto
ministeriale  3  settembre  1982  e  successive  modifiche,  non piu'
previsti dal decreto ministeriale 24 novembre 1994, n.  334,  purche'
conseguiti  entro  l'anno accademico 1993-1994 ovvero, se trattasi di
diploma di  scuole  secondarie  superiori,  entro  l'anno  scolastico
1993-1994, conservano la loro validita', ai fini del reclutamento del
personale docente di ruolo e non di ruolo.
  2.  I  titoli  di  studio indicati nella colonna 2 della tabella A,
allegata al  decreto  ministeriale  3  settembre  1982  e  successive
modifiche, previsti senza alcuna limitazione al piano di studi ovvero
a  condizione  che  siano  stati  seguiti piani di studio difformi da
quelli  richiesti  dall'ordinamento  vigente,  conservano   la   loro
validita',   purche'   siano   conseguiti   entro  l'anno  accademico
1997-1998, ai fini del reclutamento del personale docente di ruolo  e
non di ruolo.
  3.  Sono fatte salve le norme transitorie, relative alla proroga di
validita' dei titoli di accesso alle classi di concorso,  di  cui  ai
decreti  ministeriali  10  aprile  1987, 13 gennaio 1990 e 23 gennaio
1990, purche' conseguiti o,  se  trattasi  di  titoli  professionali,
certificati entro i limiti temporali previsti dai decreti medesimi.
  4.  Le  disposizioni  di proroga di validita' dei titoli, di cui ai
commi precedenti, non si applicano alle classi di concorso,  elencate
nell'allegato  1  al  presente  decreto,  che  hanno subito rilevanti
modifiche di ordinamento per accorpamento di aree disciplinari.
   Roma, 24 febbraio 1995
                                                Il Ministro: LOMBARDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1995
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 60