Art. 2.
  A decorrere dalla data di attivazione degli uffici di cui  all'art.
1,  sono  contemporaneamente soppressi gli uffici tecnici erariali di
Benevento, Catania, Potenza e Terni; le sezioni  staccate  costituite
nelle  stesse  province a seguito della soppressione delle intendenze
di finanza ed aventi competenza nelle materie indicate  nel  comma  5
dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992;
le  conservatorie  dei  registri  immobiliari  di Benevento, Catania,
Potenza e Terni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
   Roma, 11 aprile 1995
                                       Il direttore generale: VACCARI