Art. 2. A decorrere dalla data di attivazione degli uffici di cui all'art. 1, sono contemporaneamente soppressi gli uffici tecnici erariali di Benevento, Catania, Potenza e Terni; le sezioni staccate costituite nelle stesse province a seguito della soppressione delle intendenze di finanza ed aventi competenza nelle materie indicate nel comma 5 dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992; le conservatorie dei registri immobiliari di Benevento, Catania, Potenza e Terni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 11 aprile 1995 Il direttore generale: VACCARI