Art. 2.
  I  soggetti  che  intendono  porre  in  commercio,  a partire dalla
vendemmia 1995, i vini "Montepulciano  d'Abruzzo"  con  l'indicazione
della  sottozona "Colline Teramane" provenienti da vigneti non ancora
iscritti,  conformemente  alle  disposizioni   di   cui   all'annesso
disciplinare,  sono  tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,  la  denuncia  dei
rispettivi    terreni    vitati   all'apposito   albo   dei   vigneti
"Montepulciano  d'Abruzzo"  sottozona   "Colline   Teramane",   entro
quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto.