Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, i vini "Montepulciano d'Abruzzo" con l'indicazione della sottozona "Colline Teramane" provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti "Montepulciano d'Abruzzo" sottozona "Colline Teramane", entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.