Art. 3.
  In  deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di
produzione e fino a tre anni a  partire  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo
transitorio,  nell'albo   dei   vigneti   "Montepulciano   d'Abruzzo"
sottozona  "Colline  Teramane"  i  vigneti gia' iscritti all'albo dei
vigneti "Montepulciano d'Abruzzo" in  cui  siano  presenti  viti  del
vitigno "Montepulciano" in percentuale diversa da quella indicata nel
sopra citato art. 2 del disciplinare.
  Allo  scadere  del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al
precedente comma saranno cancellati d'ufficio  dall'albo,  qualora  i
produttori  interessati  non  abbiano provveduto ad apportare a detti
vigneti le modifiche necessarie per uniformare la  loro  composizione
alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2  dell'unito  disciplinare di
produzione,   dandone    comunicazione    al    competente    ufficio
dell'assessorato regionale all'agricoltura.
  In  caso di cancellazione dall'albo della sottozona, resta comunque
confermata per i  vigneti  interessati  l'iscrizione  all'albo  della
denominazione di origine "Montepulciano d'Abruzzo".
  L'inosservanza  dell'art.  8  dell'unito  disciplinare  e' punita a
norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n.
164.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 aprile 1995
                                               Il dirigente: ADINOLFI