Art. 3.
In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di
produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in
vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo
transitorio, nell'albo dei vigneti "Montepulciano d'Abruzzo"
sottozona "Colline Teramane" i vigneti gia' iscritti all'albo dei
vigneti "Montepulciano d'Abruzzo" in cui siano presenti viti del
vitigno "Montepulciano" in percentuale diversa da quella indicata nel
sopra citato art. 2 del disciplinare.
Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al
precedente comma saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i
produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti
vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione
alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di
produzione, dandone comunicazione al competente ufficio
dell'assessorato regionale all'agricoltura.
In caso di cancellazione dall'albo della sottozona, resta comunque
confermata per i vigneti interessati l'iscrizione all'albo della
denominazione di origine "Montepulciano d'Abruzzo".
L'inosservanza dell'art. 8 dell'unito disciplinare e' punita a
norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n.
164.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1 aprile 1995
Il dirigente: ADINOLFI