Art. 2.
  Il  prefetto  inviera'  entro  novanta giorni al Dipartimento della
protezione  civile  gli  elaborati  tecnico-esecutivi  relativi  agli
interventi  di  cui  all'art.  1  debitamente  approvati dagli organi
competenti per  legge  al  fine  del  riscontro  di  idoneita'  delle
previsioni  progettuali con le finalita' del finanziamento disposto e
della conseguente definitiva conferma del contributo che  non  potra'
comunque superare l'importo assegnato.