Art. 3.
  Gli  interventi  previsti dall'art. 1 della presente ordinanza sono
dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili  e  per  la
loro  attuazione il prefetto di Catania, avvalendosi dell'ufficio del
genio civile competente, potra' procedere all'affidamento dei  lavori
mediante  trattativa  privata  previa  gara  ufficiosa  tra un numero
adeguato di ditte idonee e, comunque, non inferiore a cinque,  oppure
previa ogni piu' celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni
di legge.