Art. 3. Gli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili e per la loro attuazione il prefetto di Catania, avvalendosi dell'ufficio del genio civile competente, potra' procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee e, comunque, non inferiore a cinque, oppure previa ogni piu' celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.