Art. 5. Le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 e di quelle finanziate con fondi regionali devono essere rilasciate entro quarantacinque giorni dalla richiesta. In caso di mancato rilascio i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente acquisiti.