Art. 5.
  Le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri delle amministrazioni
statali,  regionali,  provinciali  e  comunali  e  di  tutti gli enti
interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle  opere  di  cui
all'art.  1  e di quelle finanziate con fondi regionali devono essere
rilasciate entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
  In caso di mancato rilascio i suddetti provvedimenti  si  intendono
tacitamente acquisiti.