Art. 3.
  Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui
agli   articoli   precedenti   avra'  inizio  il  collocamento  della
tredicesima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per
cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del
presente decreto; tale tranche sara' riservata, ai sensi dell'art.  4
del  menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
dodicesima  tranche.  Gli  "specialisti"  potranno   partecipare   al
collocamento  supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione
fino alle ore 17 del giorno 14 aprile 1995.
  Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno  prese  in
considerazione.
  Il   collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo  di
aggiudicazione determinato nell'asta della dodicesima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  di  cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in
data 22 dicembre 1994. La richiesta di ciascuno "specialista"  dovra'
essere  presentata  con  le  modalita'  di cui all'art. 8 del decreto
stesso e dovra' contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si
intende sottoscrivere.
  Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a lire  100  milioni
ne'  superiore  all'importo del collocamento supplementare. Eventuali
richieste di importo non multiplo  del  taglio  unitario  minimo  del
prestito  verranno  arrotondate  per difetto; per eventuali richieste
distribuite su piu' offerte verra' presa in considerazione  la  somma
delle   offerte   medesime.  Non  verranno  presi  in  considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.