Art. 4.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento supplementare e' pari al  rapporto  fra  il  valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre  aste  dei  B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo
comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle
medesime  aste,  agli  stessi  operatori  ammessi  a  partecipare  al
collocamento   supplementare.   Le   richieste   saranno  soddisfatte
assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista"  il  minore  tra
l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
  Qualora  uno  o  piu'  "specialisti" dovessero presentare richieste
inferiori a quelle loro spettanti  di  diritto,  ovvero  non  abbiano
effettuato  alcuna  richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata agli
operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti
di diritto. L'assegnazione verra' effettuata in base ai  rapporti  di
cui al comma precedente.