Art. 2.
  Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al  primo  comma  del  precedente  art.  1  devono   pervenire,   con
l'osservanza  delle modalita' indicate nell'art. 7 del citato decreto
ministeriale del 22 dicembre 1994, entro le  ore  13  del  giorno  18
aprile   1995,  esclusivamente  mediante  trasmissione  di  richiesta
telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete  nazionale
interbancaria   con  le  modalita'  tecniche  stabilite  dalla  Banca
d'Italia medesima.
  La Banca d'Italia continuera' a presentare  la  propria  richiesta,
unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito
modulo, inserito in busta chiusa.
  In  caso  di  interruzione duratura nel collegamento della predetta
"Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di  "recovery"
previste  nella  convenzione  tra  la  Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste.
  Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non
verranno prese in considerazione.
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte,  di  cui  al  presente articolo, sono eseguite le operazioni
d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un  funzionario
della  Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede
all'elencazione delle  richieste  pervenute,  con  l'indicazione  dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
  Le  operazioni  di  cui  al  comma  precedente  sono effettuate con
l'intervento di un funzionario  del  Tesoro,  a  cio'  delegato,  con
funzioni  di  ufficiale  rogante, il quale redige apposito verbale da
cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso  noto
mediante   comunicato   stampa   nel   quale   verra'  altresi'  data
l'informazione  relativa  alla   quota   assegnata   in   asta   agli
"specialisti".