Art. 3.
  Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui
agli   articoli   precedenti   avra'  inizio  il  collocamento  della
sedicesima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10  per
cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del
presente  decreto; tale tranche sara' riservata, ai sensi dell'art. 4
del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli  operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
quindicesima  tranche.  Gli  "specialisti"  potranno  partecipare  al
collocamento supplementare inoltrando le  domande  di  sottoscrizione
fino alle ore 17 del giorno 18 aprile 1995.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
  Il  collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta della quindicesima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto  ministeriale  in
data  22 dicembre 1994. La richiesta di ciascuno "specialista" dovra'
essere presentata con le modalita' di  cui  all'art.  8  del  decreto
stesso e dovra' contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si
intende sottoscrivere.
  Ciascuna  richiesta  non potra' essere inferiore a lire 100 milioni
ne' superiore all'importo del collocamento  supplementare.  Eventuali
richieste  di  importo  non  multiplo  del taglio unitario minimo del
prestito verranno arrotondate per difetto;  per  eventuali  richieste
distribuite  su  piu' offerte verra' presa in considerazione la somma
delle  offerte  medesime.  Non  verranno  presi   in   considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.