Art. 4.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento supplementare e' pari al  rapporto  fra  il  valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo
comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle
medesime  aste,  agli  stessi  operatori  ammessi  a  partecipare  al
collocamento  supplementare.   Le   richieste   saranno   soddisfatte
assegnando  prioritariamente  a  ciascuno "specialista" il minore tra
l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
  Qualora uno o piu'  "specialisti"  dovessero  presentare  richieste
inferiori  a  quelle  loro  spettanti  di diritto, ovvero non abbiano
effettuato alcuna  richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata  agli
operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti
di  diritto.  L'assegnazione verra' effettuata in base ai rapporti di
cui al comma precedente.