Art. 3.
I certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del
debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759,
sono esenti:
a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;
b) dall'imposta sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito
per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.
Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti
dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di
accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla
determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e
c).
I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione
ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di
emissione e' autorizzato a fare anticipazioni.