Art. 3.
  I certificati sono equiparati a tutti gli  effetti  ai  titoli  del
debito   pubblico  e  loro  rendite  e,  salva  l'applicazione  delle
disposizioni di cui al  decreto-legge  19  settembre  1986,  n.  556,
convertito,  con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759,
sono esenti:
    a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;
    b) dall'imposta sulle successioni;
    c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito
per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.
 Ai  fini  di  cui  al  presente  articolo  i  titoli   sono   esenti
dall'obbligo   di  denuncia  e  non  possono  costituire  oggetto  di
accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla
determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b)  e
c).
  I  certificati  medesimi  sono  ammessi  di diritto alla quotazione
ufficiale e sono compresi  tra  i  titoli  sui  quali  l'istituto  di
emissione e' autorizzato a fare anticipazioni.