Art. 2. 1. Con la stessa decorrenza di cui al precedente articolo 1 vengono corrisposti, mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dai titolari, trattamenti ordinari definitivi e provvisori di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, delle Casse pensioni gestite dall'INPDAP nonche' del fondo pensione per il personale delle ferrovie dello Stato. 2. Con le modalita' previste nel precedente comma vengono altresi' corrisposte le pensioni di guerra e gli assegni congeneri, gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valore militare nonche' gli assegni vitalizi annessi alle onorificenze di Vittorio Veneto. 3. I titolari dei trattamenti previsti nei precedenti commi del presente articolo che intendano continuare a riscuotere le proprie competenze mediante l'assegno di conto corrente postale di serie speciale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, ne danno conferma alla competente direzione provinciale del Tesoro, entro il termine che sara' fissato con successivo decreto del Ministro del tesoro, mediante apposito modulo allegato all'assegno di conto corrente postale di serie speciale. 4. Per i pensionati residenti all'estero, che riscuotono direttamente le proprie competenze nel Paese di residenza, restano ferme le modalita' di pagamento previste all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro in data 25 maggio 1989.