Art. 2.
  1. Con la stessa decorrenza di cui al precedente articolo 1 vengono
corrisposti, mediante accreditamento sul conto  corrente  bancario  o
postale  indicato  dai  titolari,  trattamenti  ordinari definitivi e
provvisori di quiescenza a carico del  bilancio  dello  Stato,  delle
Casse  pensioni gestite dall'INPDAP nonche' del fondo pensione per il
personale delle ferrovie dello Stato.
  2. Con le modalita' previste nel precedente comma vengono  altresi'
corrisposte  le  pensioni  di  guerra  e  gli  assegni congeneri, gli
assegni straordinari annessi  alle  decorazioni  al  valore  militare
nonche'  gli  assegni  vitalizi annessi alle onorificenze di Vittorio
Veneto.
  3. I titolari dei trattamenti previsti  nei  precedenti  commi  del
presente  articolo  che  intendano continuare a riscuotere le proprie
competenze mediante l'assegno di  conto  corrente  postale  di  serie
speciale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  8  luglio 1986, n. 429, ne danno conferma alla competente
direzione provinciale del Tesoro, entro il termine che sara'  fissato
con  successivo  decreto  del  Ministro del tesoro, mediante apposito
modulo allegato  all'assegno  di  conto  corrente  postale  di  serie
speciale.
  4.   Per   i   pensionati   residenti  all'estero,  che  riscuotono
direttamente le proprie competenze nel Paese  di  residenza,  restano
ferme  le  modalita'  di  pagamento previste all'art. 1, comma 2, del
decreto del Ministro del tesoro in data 25 maggio 1989.