Art. 3.
  1. Il pagamento di pensioni, assegni e  indennita'  spettanti  alle
categorie  degli  invalidi  civili,  ciechi  e  sordomuti continua ad
effettuarsi con le modalita' previste dalla legge 18  dicembre  1973,
n. 854, come modificata dalla legge 29 maggio 1989, n. 211.