Art. 4. 1. Per il personale civile, militare ed assimilato che si trovi in particolari situazioni operative ed ambientali nel territorio nazionale o all'estero, o impiegato in attivita' addestrative o adibito a speciali servizi, riconosciuti dall'autorita' di vertice dell'ente militare o dell'ufficio di appartenenza, il pagamento degli emolumenti viene eseguito con le modalita' previste dai regolamenti delle singole amministrazioni. 2. Per il pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti disabili o portatori di handicap o affetti da gravi patologie impeditive, si provvede con le modalita' indicate dagli stessi dipendenti.