Art. 4.
  1. Per il personale civile, militare ed assimilato che si trovi  in
particolari   situazioni   operative  ed  ambientali  nel  territorio
nazionale o all'estero,  o  impiegato  in  attivita'  addestrative  o
adibito  a  speciali  servizi, riconosciuti dall'autorita' di vertice
dell'ente militare o dell'ufficio di appartenenza, il pagamento degli
emolumenti viene eseguito con le modalita' previste  dai  regolamenti
delle singole amministrazioni.
  2.  Per  il  pagamento  degli  emolumenti  spettanti  ai dipendenti
disabili o  portatori  di  handicap  o  affetti  da  gravi  patologie
impeditive,  si  provvede  con  le  modalita'  indicate  dagli stessi
dipendenti.