Art. 5. 1. Il pagamento delle spettanze dovute ai militari di leva o in ferma volontaria presso le amministrazioni militari, quello dovuto agli obiettori di coscienza, alle Forze di polizia ed ai Corpi militarmente organizzati, compresi gli ufficiali di complemento di prima nomina, quelli richiamati per periodi addestrativi ed il personale ausiliario di leva e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco continua ad essere effettuato nelle forme e con le modalita' previste dai particolari regolamenti in vigore presso le singole amministrazioni.