Art. 5.
  1. Il pagamento delle spettanze dovute ai militari  di  leva  o  in
ferma  volontaria  presso  le amministrazioni militari, quello dovuto
agli obiettori di coscienza,  alle  Forze  di  polizia  ed  ai  Corpi
militarmente  organizzati,  compresi  gli ufficiali di complemento di
prima nomina,  quelli  richiamati  per  periodi  addestrativi  ed  il
personale  ausiliario  di  leva  e volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco continua ad essere effettuato nelle forme e  con  le
modalita'  previste  dai  particolari regolamenti in vigore presso le
singole amministrazioni.